Condono edilizio e vincolo idrogeologico: divieto assoluto senza prova di incidenza (Cons. Stato n. 1035 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il divieto di sanatoria per le opere realizzate su aree già sottoposte a vincolo idrogeologico opera automaticamente in ragione della sola localizzazione dell’intervento. Non assume rilievo la valutazione in concreto dell’incidenza dell’opera sui valori tutelati, né la circostanza che l’abuso non abbia comportato movimentazione di terra. Il silenzio assenso sulla domanda di sanatoria si forma solo se l’istanza è assistita da tutti i presupposti di legge: il mero decorso dei termini non determina la sanatoria di abusi non conformi alla normativa. È esclusa l’autorizzazione paesaggistica postuma a sanatoria quando siano stati realizzati abusi maggiori, come la creazione di nuova volumetria.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Liguria il provvedimento con cui il Comune ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata nel 2004 ai sensi del d.l. n. 269/2003. Le opere consistevano nella realizzazione di un nuovo piano in sopraelevazione e di un portico, poi chiuso, con creazione di nuova volumetria in area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Il TAR, con la sentenza n. 804/2022, ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha proposto appello deducendo tre motivi: inapplicabilità del vincolo per assenza di movimenti di terra, formazione del silenzio assenso per decorso dei termini dalla documentazione completa, difetto di motivazione del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo, la Sezione afferma che la normativa statale speciale in materia di condono prevede un divieto assoluto di sanatoria per le opere realizzate su aree già vincolate. La condizione ostativa discende direttamente dalla localizzazione dell’opera e opera in modo automatico, senza spazio per una valutazione concreta dell’incidenza sui valori protetti.

Sul secondo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il silenzio assenso sulla domanda di sanatoria può formarsi solo se l’istanza è assistita da tutti i presupposti di legge. Se il manufatto non è condonabile neppure in astratta ipotesi per palese mancanza dei requisiti, l’accoglimento tacito non può operare. Il mero decorso dei termini non sana abusi non conformi alla normativa.

La Sezione qualifica gli interventi come abusi maggiori: la creazione di nuova volumetria in area vincolata era assoggettata a permesso di costruire. Richiama quindi l’orientamento formatosi sull’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003, secondo cui non sono condonabili gli immobili abusivi realizzati su aree soggette a vincolo, assoluto o relativo, purché il vincolo sia stato apposto anteriormente all’abuso.

La Corte esclude inoltre l’autorizzazione paesaggistica postuma a sanatoria in presenza di abusi maggiori. Quanto alla richiesta di lettura costituzionalmente orientata della norma, volta ad ammettere la condonabilità in assenza di movimentazione di terra, la ritiene non accoglibile: tale circostanza non basta, per comune esperienza, a escludere il rischio per l’assetto idrogeologico dell’area.

L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese stante la mancata costituzione del Comune intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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