Art 474 c.p. osta al rinnovo del permesso per lavoro autonomo (TAR Puglia n. 1035 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 474 cod. pen. integra causa automaticamente ostativa al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, in combinato disposto con gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del medesimo decreto. L’Amministrazione non è tenuta ad alcuna autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale dello straniero, operando il pregiudizio penale in via automatica. Il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 5, comma 5, ultimo periodo, si applica esclusivamente allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al familiare ricongiunto. Resta onere del ricorrente dimostrare la tempestiva presentazione dell’istanza di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, non potendosi altrimenti invocare il regime dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Brindisi ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentata l’8 settembre 2020. Il titolo precedente era stato rilasciato nel 2017 con scadenza 3 settembre 2019.
A fondamento del diniego l’Amministrazione ha rilevato l’esistenza di pregiudizi di polizia e, in particolare, di un decreto penale di condanna esecutivo dal 16 novembre 2018 per il reato di commercio di prodotti con segni falsi continuato. Il ricorrente ha dedotto di avere inoltrato nel settembre 2019 istanza di carta di soggiorno ex art. 9 d.lgs. n. 286/1998, sostenendo l’applicazione del regime a essa proprio. L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado e confermata in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso confermando integralmente, in sede di merito, il contenuto dell’ordinanza cautelare n. 196/2021. I quattro motivi, esaminati congiuntamente, sono ritenuti privi di fondamento giuridico.
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone il rifiuto del permesso e del suo rinnovo quando manchino i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno. L’art. 4, comma 3, individua le condanne che impediscono l’ingresso. L’art. 26, comma 7-bis, con specifico riferimento al lavoro autonomo, dispone che la condanna irrevocabile per i reati previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen. comporta la revoca del permesso e l’espulsione.
Da tale disciplina il Collegio desume che il legislatore considera la condanna ex art. 474 cod. pen. di per sé ostativa al soggiorno per lavoro autonomo. Non è richiesto alcun accertamento di pericolosità sociale riferito al caso concreto. Il Tribunale richiama la declaratoria di conformità a Costituzione di tale soluzione normativa, senza ulteriori specificazioni.
La valutazione dell’Amministrazione è quindi giudicata corretta e congrua. Il giudizio di bilanciamento contemplato dall’art. 5, comma 5, ultimo capoverso — che impone di tener conto dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d’origine e della durata del soggiorno — opera solo per chi ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Il ricorrente non vanta legami familiari sul territorio nazionale.
Nemmeno può trovare applicazione il regime dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione di avere effettivamente presentato, nel settembre 2019, l’istanza di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, né ha fatto menzione di tale circostanza nell’istanza di rinnovo e nella memoria procedimentale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione delle particolari condizioni personali e sociali del ricorrente.
Nota della Redazione
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