Cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2231 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere la sopravvenuta integrale soddisfazione dell’interesse azionato dal ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio, purché l’amministrazione abbia provveduto al pagamento delle somme oggetto della pretesa. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non postula l’accertamento della fondatezza della domanda, ma richiede la verifica che la pretesa sostanziale sia stata comunque soddisfatta. Nel caso di adempimento sopravvenuto alla instaurazione del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che è tenuta a rifonderle alla parte ricorrente, con attribuzione diretta ai difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1187/2024. Nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva provveduto al pagamento delle somme oggetto della pretesa. Con nota depositata in giudizio in data 21.4.2026, la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’istanza della ricorrente, volta ad ottenere la cessazione della materia del contendere, prescinde dallo scrutinio del merito del ricorso. L’adempimento sopravvenuto da parte dell’amministrazione, intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio, ha infatti determinato l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere, rendendo superfluo qualsiasi accertamento circa la fondatezza della domanda originaria.
In punto di spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, osservando che il pagamento delle somme è avvenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. Tale circostanza ha giustificato la condanna del Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Il provvedimento conferma l’orientamento per cui, nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione spontanea del giudicato, se successiva all’instaurazione del giudizio, non esime l’amministrazione dalle spese processuali, gravando su di essa il rischio della soccombenza per il solo fatto di aver dato causa al ricorso.
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Nota della Redazione
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