Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sardegna n. 1138 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito, e condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato del giudice ordinario. Il termine assegnato all’Amministrazione decorre dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza il giudice nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, e ne fissa il termine di esecuzione dalla richiesta della parte. Il commissario può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ove i fondi dell’Amministrazione risultino incapienti. La riduzione del compenso per difesa si giustifica in ragione della serialità e standardizzazione del contenzioso.

Il Fatto

La ricorrente agisce davanti al TAR Sardegna ai sensi degli articoli 112 e seguenti cod. proc. amm. per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a erogare in suo favore la carta elettronica del docente, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.

La decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come da attestazione di cancelleria. Alla notifica del titolo esecutivo non ha fatto seguito alcun adempimento e il termine dilatorio di centoventi giorni è decorso infruttuosamente. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica il presupposto dell’ottemperanza sulla base degli atti di causa. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata all’Amministrazione in data 11 giugno 2024 presso la sede reale; la cancelleria ha attestato il passaggio in giudicato con provvedimento del 15 ottobre 2025; il ricorso è stato notificato il 3 novembre 2025.

Da tali risultanze il Tribunale deduce l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito. La domanda di ottemperanza è pertanto fondata e va accolta.

Il Ministero è conseguentemente condannato, sempre che nelle more non abbia ottemperato, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.

Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale, assegnando allo stesso novanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio le liquida in euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, riducendo il compenso in ragione della serialità del contenzioso e della ripetitività dell’attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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