Esclusione per illeciti professionali e self cleaning: valutazione di passato e futuro (Cons. Stato n. 10365 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non può limitarsi a una valutazione storica della condotta, ma deve verificare se il giudizio negativo sull’affidabilità dell’operatore sia predicabile, a livello prognostico, anche in relazione alla procedura in corso. Le misure di self cleaning adottate in corso di gara non sono precluse alla valutazione della stazione appaltante, che deve apprezzarne l’idoneità a garantire l’affidabilità nella fase esecutiva. Il giudizio di inidoneità delle misure è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, razionalità, adeguatezza, proporzionalità e congruità della motivazione, non nel merito dell’opportunità. Sul versante degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), l’operatore non può selezionare unilateralmente le vicende da dichiarare in base a un proprio giudizio di irrilevanza, salvo il limite delle esclusioni “a sorpresa”.
Il Fatto
Una stazione appaltante indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, suddivisa in lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’operatore collocatosi al secondo posto viene escluso; il TAR annulla l’esclusione e l’amministrazione rinnova la valutazione, disponendo una nuova espulsione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a), c), c-bis) e f-bis), d.lgs. n. 50/2016, per gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza, gravi illeciti professionali, omissione di informazioni dovute e dichiarazioni non veritiere.
Dopo un remand cautelare, l’amministrazione riedita la valutazione e conferma l’esclusione; nelle more aggiudica il servizio. Il TAR dichiara improcedibile il ricorso introduttivo ma accoglie i motivi aggiunti, annullando gli atti e imponendo una nuova valutazione delle misure di self cleaning. L’amministrazione appella, ottenendo la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza in parte qua.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo e rileva l’errore materiale del dispositivo: il primo giudice ha dichiarato accolti tutti i motivi aggiunti, mentre dalla motivazione risulta il rigetto del primo e del terzo. L’appellante ha interesse a che il dispositivo corrisponda alla motivazione. Resta ferma la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo, non impugnata e ormai coperta dal giudicato.
Nel merito, la Corte richiama l’Adunanza plenaria n. 16 del 2020: la lett. c) non ammette alcun automatismo espulsivo e impone una valutazione in concreto. Riprende poi l’indirizzo di Cons. Stato, sez. III, n. 724 del 2024, secondo cui la verifica si articola su due livelli: qualificazione della condotta pregressa e prognosi sulla procedura in corso. Le misure di self cleaning non sanano l’illecito, ma vanno valutate nel prudente apprezzamento della stazione appaltante.
La motivazione dell’amministrazione — che ha ancorato il giudizio di inaffidabilità a un quadro di illegalità diffusa verso i lavoratori, ritenendo non risolutive le certificazioni e le attestazioni di regolare esecuzione — supera il vaglio di legittimità. Corretta è anche la valutazione sulla lett. a), avendo l’operatore omesso di chiarire le contestazioni dell’Ispettorato del lavoro e le ordinanze ingiunzione, ciò che legittima l’applicazione dell’art. 80, comma 8.
Fondato è il terzo motivo: la lett. c-bis) impone all’operatore di dichiarare le vicende rilevanti per la moralità e l’affidabilità, senza pretestuose selezioni. Il limite delle esclusioni “a sorpresa”, affermato dalla plenaria n. 16/2020, non ricorre nel caso concreto. Infondato è invece il quarto motivo: la lett. f-bis) ha ambito applicativo più ristretto e nel caso di specie difettano i caratteri di certezza della falsità. La sentenza è quindi riformata, con rigetto dei motivi aggiunti e compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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