Atto inibitorio SUAP, nullità solo per difetto assoluto di attribuzione (Cons. Stato n. 10367 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nullità del provvedimento amministrativo per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, ricorre solo nei casi limite in cui l’autorità eserciti un potere che in assoluto non le spetta, sì da rappresentare un caso di scuola. L’adozione dell’atto da parte di un ufficio interno all’ente, diverso da quello astrattamente competente, integra al più un vizio di incompetenza, da dedurre nel termine decadenziale. Ne consegue che l’ordine motivato di non effettuare l’intervento emanato ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011 e non tempestivamente impugnato diventa inoppugnabile; i provvedimenti successivi che lo richiamano hanno natura meramente confermativa e la loro impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

Una società agricola intendeva realizzare nel territorio comunale un impianto di produzione di biometano da biogas. A tal fine presentava, nell’agosto 2021, una procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, senza avvalersi del portale telematico dedicato. Nel marzo 2024 presentava una variante, questa volta tramite il portale, chiedendo la convocazione di una conferenza di servizi.

Il Comune convocava la conferenza, che si chiudeva senza esito con una nota di settembre 2024, con cui si subordinava ogni valutazione alla presentazione di una nuova pratica aggiornata. La società non impugnava quella nota nei termini. A novembre 2024 comunicava l’inizio dei lavori; il Comune ne dichiarava l’improcedibilità e adottava l’ordine motivato di non effettuare l’intervento. Il TAR Campania respingeva il ricorso nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida. La società proponeva appello, dolendosi in particolare della qualificazione della nota di settembre 2024 come atto non nullo, ma solo illegittimo e perciò decaduto dall’onere di impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente il primo motivo d’appello e il primo motivo d’appello incidentale, per la loro priorità logica. Rileva che la PAS originaria del 2021 è divenuta inefficace per l’inutile decorso del termine triennale di cui all’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 28/2011, non essendo stati ultimati i relativi lavori. L’intervento, dunque, potrebbe trovare titolo solo nella PAS in variante del marzo 2024, sulla quale però è intervenuta la nota di settembre 2024, non impugnata nei termini.

Il Collegio ritiene irricevibile l’impugnazione di quest’ultima, perché proposta oltre il termine decadenziale: si è di fronte a un ordine motivato di non effettuare l’intervento ormai inoppugnabile. La conclusione non muta nemmeno ipotizzando che la PAS originaria non avesse perduto efficacia, poiché l’inibitoria riguarda comunque l’intero intervento. Esauritosi il potere di inibizione, i successivi atti di novembre 2024 sono qualificati meramente confermativi e la loro impugnazione è inammissibile per difetto di interesse, poiché anche in caso di annullamento l’intervento resterebbe inoppugnabilmente inibito.

La società sosteneva che la nota di settembre 2024 fosse nulla, con conseguente superfluità dell’impugnazione. La Corte respinge l’argomento: la nullità deve essere prevista dalla legge e, tra i casi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, l’unico astrattamente configurabile è il difetto assoluto di attribuzione. Esso si ravvisa solo quando l’atto pretenda di esercitare un potere in assoluto inesistente; nel caso concreto il potere appartiene al Comune come ente, mentre si contesta che sia stato esercitato da un ufficio diverso nell’ambito dello stesso ente. La norma invocata dall’appellante (l’art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 160/2010), concernendo le competenze del SUAP e non le attribuzioni del Comune, conferma la conclusione.

Respinto il primo motivo, il Consiglio dichiara improcedibili i restanti motivi dell’appello principale e il secondo motivo dell’appello incidentale, attinenti al merito. Cade anche la domanda risarcitoria, priva di prova. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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