L’ordine di demolizione è motivato se richiama il verbale di constatazione (Cons. Stato n. 10376 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive non richiede l’elencazione analitica dei manufatti quando richiama per relationem il verbale di constatazione dell’illecito, che ne descrive compiutamente consistenza fisica e ragioni di abusività. Il rinvio a un atto istruttorio puntuale integra i requisiti motivazionali del provvedimento sanzionatorio, soprattutto quando l’abusività è correlata alla presenza di un vincolo paesaggistico e all’assenza della prescritta autorizzazione. La sospensione dell’attività commerciale, fondata sulla non conformità urbanistico-edilizia dei locali, non cade per effetto dell’annullamento dell’ordine demolitorio quando quest’ultimo è legittimo. Le censure assorbite in primo grado e non riproposte in appello non sono esaminabili in secondo grado.

Il Fatto

Il Comune aveva adottato un’ordinanza di demolizione di opere abusive e un successivo provvedimento di sospensione immediata dell’attività di autocarrozzeria esercitata nei locali interessati. Il proprietario impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Campania, che accoglieva il ricorso sul rilievo della insufficiente descrizione delle opere da demolire. In particolare, il primo giudice riteneva che il generico riferimento a un impianto di scarico non rispondesse all’esigenza di una descrizione dettagliata e puntuale dei manufatti. Il Comune proponeva appello, deducendo l’infondatezza dell’originario ricorso; l’appellato non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della motivazione dell’ordine di demolizione e del valore del rinvio ad altri atti della vicenda procedimentale. Il TAR aveva fondato l’accoglimento sulla mancata indicazione analitica delle opere, osservando che l’ordinanza preannunciava un elenco mai esplicitato e che il solo tubo di scarico non necessitava di titolo edilizio.

Il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione. L’ordinanza impugnata, osserva, definisce in modo preciso la consistenza fisica delle opere e le ragioni della loro abusività, mediante il rinvio al verbale di constatazione dell’illecito. Quel verbale contiene una puntuale descrizione dei manufatti e delle difformità riscontrate, riferite alle consistenti dimensioni della canna fumaria e all’assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica. Il richiamo per relationem soddisfa dunque l’onere motivazionale.

La Corte aggiunge, nel merito, che la tesi dell’amministrazione è condivisibile: l’opera, per le sue dimensioni e per l’assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, necessitava in ogni caso di adeguato titolo edilizio. Il carattere libero dell’attività edilizia, sostenuto in primo grado, non regge a fronte del vincolo paesaggistico gravante sull’area.

Quanto alla censura assorbita dal TAR e non riproposta in appello, la Corte ne rileva l’inammissibilità in questo grado: il thema decidendum resta circoscritto ai motivi effettivamente riproposti. Ne consegue l’accoglimento dell’appello e la reiezione del ricorso di primo grado, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *