Manca l’accettazione ereditaria se mancano atti impliciti: sospesa l’ordinanza di demolizione (TAR Sardegna n. 211 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di erede non si presume e non può desumersi dalla mera esistenza di un vincolo di parentela con il proprietario dell’immobile. L’accettazione dell’eredità, anche se tacita, richiede il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe ragion d’essere se non nella qualità di erede. In assenza di tali atti, anche impliciti, l’ordinanza di demolizione rivolta agli eredi è carente di presupposto soggettivo e la relativa istanza cautelare di sospensione è assistita da fumus boni iuris.
Il Fatto
Un gruppo di soggetti, indicati come eredi del proprietario di alcuni beni, impugnava davanti al TAR Sardegna l’ordinanza sindacale con cui il Comune aveva ordinato la demolizione di opere abusive, chiedendone la sospensione cautelare. I ricorrenti contestavano la legittimità del provvedimento, sostenendo di non aver mai accettato l’eredità e di non essere, pertanto, i soggetti obbligati all’esecuzione dell’ordine di demolizione. Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, nella fase cautelare, ha ritenuto l’istanza assistita da fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione prodotta dai ricorrenti e delle loro allegazioni non contestate, non risultava che gli stessi avessero compiuto atti, neppure impliciti, di accettazione dell’eredità sui beni oggetto dell’ordinanza impugnata. Tale circostanza è dirimente ai fini della legittimazione passiva rispetto all’ordine di demolizione, poiché l’obbligo di rimuovere le opere abusive grava sul proprietario o su colui che ha la disponibilità del bene.
Il Tribunale ha quindi accertato il periculum in mora, accogliendo la domanda cautelare e sospendendo l’efficacia degli atti impugnati. Ha conseguentemente fissato la pubblica udienza per la trattazione del merito della controversia, compensando le spese della fase cautelare. La decisione si fonda sul principio per cui la responsabilità per l’abuso edilizio non si trasmette ipso iure agli eredi, i quali diventano soggetti passivi dell’ordine di demolizione solo a seguito di un’accettazione, espressa o tacita, del patrimonio del de cuius.
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Nota della Redazione
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