Astreinte per somme: cumulabile con interessi legali (TAR Campania n. 4815 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non può ritenersi manifestamente iniqua, per stessa definizione legislativa, quando è stabilita in misura pari agli interessi legali, atteso che l’istituto assolve ad una funzione sanzionatoria e non risarcitoria. L’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e va corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre il termine assegnato all’amministrazione per adempiere, restando onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta dopo la scadenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Campania per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di differenze retributive per la mancata corresponsione della retribuzione professionale docente per l’anno scolastico 2020/2021. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, si opponeva all’accoglimento del ricorso. All’udienza camerale del 20 maggio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, accertata la legittimazione passiva del Ministero e la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso, rileva che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era decorso il termine di 120 giorni dalla sua notifica ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse dimostrato l’avvenuto adempimento. Viene pertanto dichiarato l’obbligo di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il TAR osserva che la legge n. 208/2015 ha aggiunto all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. un periodo che preclude la valutazione di manifesta iniquità dell’astreinte quando è parametrata agli interessi legali. La novella recepisce il principio già affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15, secondo cui la penalità non ha finalità risarcitoria ma sanzionatoria, essendo volta a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all’adempimento.
La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento che escludeva l’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’amministrazione, per le esigenze di bilancio e la crisi della finanza pubblica: la previsione normativa, rapportando la penalità al saggio degli interessi legali, realizza un equo contemperamento tra gli interessi del creditore e del debitore pubblico, anche in caso di contenzioso seriale. La misura è calcolata in percentuale sulla somma oggetto di condanna, in aggiunta agli interessi eventualmente dovuti ad altro titolo.
Quanto alla decorrenza, la penalità opera dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfacimento del credito, senza eccedere il termine assegnato all’amministrazione per adempiere. Il Collegio accoglie infine la domanda di nomina di un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Roma, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza, ponendo le relative spese a carico dell’amministrazione e liquidando le spese di lite secondo soccombenza.
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Nota della Redazione
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