Codice deontologico degli psicologi: necessaria la consultazione dell’intero testo (Cons. Stato n. 10376 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referendum di approvazione del codice deontologico professionale, previsto dall’art. 28, comma 6, lett. c), legge 18 febbraio 1989, n. 56, deve investire l’intero testo del codice, compresa la premessa etica e i principi ispiratori. La sottrazione al quesito referendario di una parte rilevante del codice determina l’invalidità della procedura e dell’esito della consultazione. La premessa di principio anteposta all’articolato reca l’impronta valoriale ispiratrice delle norme deontologiche e ne orienta la lettura e l’interpretazione. In difetto di modalità di convocazione tipizzate dalla legge, la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale integra valida forma di pubblicità, ai sensi dell’art. 32 legge 28 giugno 2009 n. 69. L’eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione richiede la prova rigorosa della piena conoscenza anteriore dell’atto, a carico di chi la solleva.

Il Fatto

Il Consiglio nazionale dell’Ordine approvava le modifiche al codice deontologico degli psicologi e indiceva il referendum di conferma, svoltosi in via telematica dal 21 al 25 settembre 2023. Un gruppo di professionisti iscritti impugnava davanti al TAR Lazio la delibera di approvazione, gli atti di indizione e di proclamazione dell’esito, deducendo plurimi vizi.

Il TAR respingeva il ricorso nel merito, prescindendo dalle eccezioni in rito. Gli iscritti appellavano, riproponendo le censure; il Consiglio nazionale ribadiva l’irricevibilità per tardività e la società fornitrice della piattaforma resisteva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di tardività. Rileva che le allegazioni delle parti sul momento di conoscenza della delibera sono contraddittorie e lacunose. Secondo il pacifico indirizzo richiamato (Cons. Stato, sez. IV, n. 7046 del 2020), la prova della piena conoscenza anteriore all’ultimo giorno utile deve essere fornita da chi solleva l’eccezione, con valutazione rigorosa, non bastando la mera verosimiglianza. L’eccezione è quindi infondata.

Nel merito, il primo motivo concerne la mancata convocazione personale degli iscritti. La Corte osserva che l’art. 28, comma 6, lett. c), legge n. 56/1989 non tipizza le modalità di convocazione, sicché non è configurabile la violazione di legge dedotta. La pubblicazione sul sito istituzionale costituisce modalità informativa valida, conforme all’art. 32 legge n. 69/2009. La censura sull’insufficienza del preavviso, introdotta solo in appello sotto il profilo dell’eccesso di potere, è tardiva e comunque incongrua, non indicando alcun parametro normativo.

Il secondo motivo riguarda la premessa etica e i quattro principi esclusi dal quesito referendario. Il Collegio ritiene acclarato, sulla base delle risultanze non confutate, che la consultazione non li ha inclusi. Il richiamo del Consiglio nazionale al testo del Codice non prova la completezza del quesito.

Tale omissione invalida l’intera procedura: consente una scissione tra contenuti sottoposti e sottratti al voto, in contrasto con l’art. 28, comma 6, lett. c). La premessa reca l’impronta valoriale ispiratrice delle norme deontologiche e, senza di essa, il codice non può dirsi validamente approvato (arg. ex art. 1419 c.c.). Il vizio travolge il verbale del seggio e la delibera di presa d’atto, con obbligo conformativo di riattivazione della consultazione. I restanti motivi restano assorbiti; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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