Silenzio sull’istanza di accesso e obbligo di provvedere anche in caso di (TAR Calabria n. 1037 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione destinataria di un’istanza di accesso agli atti ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche quando ritenga la richiesta irricevibile, inammissibile o infondata, e anche quando si limiti a indicare al richiedente dove reperire i documenti. Il diritto di accesso è principio generale dell’attività amministrativa e può subire limitazioni solo nei casi previsti dalla legge, non in forza di unilaterali valutazioni dell’amministrazione sull’utilità dell’accesso ai fini della tutela giurisdizionale. Il silenzio serbato sull’istanza integra violazione dell’obbligo di provvedere ed è illegittimo quando il richiedente vanti un interesse personale, diretto, concreto e attuale, collegato alla posizione soggettiva fatta valere. In tali casi il giudice amministrativo accerta l’illegittimità del silenzio e ordina all’amministrazione di ostendere la documentazione, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, apprende nel corso di una procedura esecutiva civile che il Comune aveva avviato un procedimento d’ufficio finalizzato alla decadenza dall’assegnazione, comunicandolo all’ente gestore. Gli occupanti senza titolo dell’immobile le consegnano la nota comunale e il riscontro dell’ente, dai quali emerge l’avvio del procedimento e un presunto accertamento sulla mancanza di abitazione stabile.
Non avendo mai ricevuto notizia di tale procedimento, la ricorrente inoltra via PEC un’istanza di accesso agli atti del procedimento di decadenza e a tutti i documenti presupposti e derivati, per valutarne la legittimità e difendersi. Il Comune non riscontra l’istanza. Si forma così il silenzio che viene impugnato davanti al TAR, con richiesta di accertamento dell’illegittimità e di ordine di ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza in materia di presupposti dell’accesso: legittimazione, motivazione, interesse attuale e concreto. L’interesse deve essere serio, non emulativo, personale e concreto, ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico rapporto. All’amministrazione spetta la verifica dell’astratta inerenza del documento alla posizione soggettiva dell’istante, non già il giudizio sulla proponibilità o ammissibilità delle azioni giudiziarie che questi intende intraprendere.
Il TAR rileva che il diritto di accesso costituisce principio generale dell’attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione e ad assicurare imparzialità e trasparenza, e che le limitazioni sono ammesse solo nei casi indicati dalla legge, quali eccezioni a un principio di rango costituzionale. Non rilevano, dunque, valutazioni unilaterali dell’amministrazione circa la maggiore o minore utilità dell’accesso.
Quanto all’obbligo di riscontro, la sentenza ribadisce che l’amministrazione deve riscontrare l’istanza, anche solo per indicare dove reperire i documenti richiesti. Ciò discende dai principi di collaborazione e buona fede e dall’obbligo di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con un provvedimento espresso, anche in presenza di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
Applicando tali principi, il Collegio accerta che l’istanza è stata inviata via PEC all’indirizzo del Comune e che da essa è scaturito il silenzio-diniego impugnato. L’oggetto del contendere è perimetrato agli atti del procedimento di revoca della concessione dell’alloggio, rispetto ai quali emerge in modo palmare un interesse personale e diretto della ricorrente all’accesso.
Il Comune, non costituito, non ha evidenziato alcun fatto impeditivo o estintivo del diritto, né impedimenti di sorta. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio e ordine di ostensione entro trenta giorni dalla notificazione. Per l’ipotesi di inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con oneri a carico del Comune. Le circostanze giustificano l’esonero dalle spese, e la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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