Oneri di sicurezza immodificabili e principio del risultato nella verifica di anomalia (TAR Toscana n. 1037 del 25.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere indicati nell’offerta economica a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, e sono caratterizzati da assoluta immodificabilità in tutte le fasi della gara. Tale immodificabilità opera anche nel subprocedimento di verifica di anomalia: non è ammessa l’integrazione postuma dell’importo mediante storno di somme imputate alle spese generali, perché una simile operazione altera la composizione dell’offerta e viola la par condicio tra i concorrenti. Ove i costi aziendali per la sicurezza esposti in offerta risultino incongrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, l’esclusione è provvedimento vincolato per la stazione appaltante ex art. 110, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, senza necessità di specifica riproduzione della causa di esclusione nella legge di gara, non essendo vulnerato il principio di tassatività delle cause di esclusione. I principi del risultato e della fiducia impongono di selezionare un contraente affidabile e non consentono di privilegiare l’offerta economicamente più bassa che ometta di osservare gli obblighi di legge posti a tutela dei lavoratori.
Il Fatto
L’Università di Pisa indice una procedura aperta, con criterio del minor prezzo, per la realizzazione di un nuovo dipartimento universitario, con corrispettivo parzialmente costituito dal trasferimento di un immobile di proprietà della stazione appaltante. L’importo a base di gara supera i cinquantasette milioni di euro, di cui oltre un milione e seicentomila per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il raggruppamento ricorrente presenta la migliore offerta, giudicata anomala dal seggio di gara. Nel subprocedimento di verifica il RUP chiede giustificazioni; il concorrente dichiara in offerta oneri aziendali per la sicurezza pari a 15.000 euro e, in sede di giustificazioni, sostiene che a tale importo vada aggiunta la somma di 185.000 euro ricompresa nelle spese generali, per un totale di 200.000 euro. Il RUP e la commissione di supporto ritengono inammissibile la variazione postuma e giudicano non congrua l’offerta; l’Università dispone l’esclusione e aggiudica al secondo classificato. Il raggruppamento impugna l’esclusione e l’aggiudicazione davanti al TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa metodologica: il provvedimento di esclusione è plurimotivato, fondandosi tanto sulla non congruità dei costi per la sicurezza quanto sull’erronea considerazione dell’anticipazione del venti per cento. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale osserva che la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento dell’atto è sufficiente a sorreggerlo, con assorbimento delle censure relative alle altre.
Passando al primo motivo, il TAR esclude la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. L’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 impone l’indicazione specifica degli oneri aziendali per la sicurezza; l’art. 110, comma 5, lett. c) prevede l’esclusione quando tali oneri siano incongrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori. Trattasi di causa di esclusione imposta ex lege, che non richiede riproduzione nella legge di gara.
Il nucleo argomentativo riguarda l’immodificabilità della voce di costo. Il Collegio ritiene che gli oneri aziendali per la sicurezza debbano essere separatamente identificabili e rigidamente inalterabili in ogni fase della procedura. Se in sede di giustificazioni sono ammesse minime compensazioni tra poste dell’offerta, tale possibilità trova un limite invalicabile proprio in questa voce: lo storno di somme dalle spese generali non è una specificazione, ma una variazione postuma dell’offerta, in contrasto con la par condicio.
Accertata l’irrilevanza dell’integrazione, la congruità va valutata sull’importo di 15.000 euro effettivamente dichiarato. Il Tribunale rileva che la sua insufficienza rispetto alle dimensioni dell’appalto è pacifica tra le parti, con la conseguenza che l’esclusione costituisce atto vincolato. Il Collegio esclude poi che il paragrafo 16 del disciplinare potesse ingenerare errore, richiedendo l’indicazione congiunta di tutti i costi aziendali, e richiama il principio di auto responsabilità dell’operatore professionale.
Quanto al terzo motivo, il TAR nega il contrasto con i principi del risultato e della fiducia: l’amministrazione deve selezionare un contraente affidabile e rispettoso degli obblighi di legge, primi tra tutti quelli posti a tutela della sicurezza dei lavoratori. Il ricorso è respinto, con assorbimento del secondo motivo e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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