Ottemperanza parziale e nomina del commissario ad acta per interessi e rivalutazione (TAR Sardegna n. 447 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la parziale esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme già corrisposte, mentre permane l’interesse del ricorrente all’ottemperanza per la parte residua del decisum. Quando l’amministrazione abbia provveduto al pagamento della sola somma capitale, senza corrispondere gli accessori dovuti per legge, il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda per la parte non eseguita e nomina il commissario ad acta, il quale è tenuto a quantificare e liquidare le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2021/2022, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo effettivo. La sentenza, divenuta irrevocabile, era stata notificata alla sede del Ministero ma non era stata eseguita. L’interessato aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha rilevato che l’amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, aveva depositato documentazione comprovante l’avvio del pagamento in favore del ricorrente della sola somma capitale di euro 1.363,42, senza alcuna corresponsione degli accessori. Il giudice ha pertanto accertato che la sentenza risultava ineseguita con riferimento alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, maturati dalla data di insorgenza del diritto fino al saldo effettivo. Il Collegio ha ritenuto sussistente la cessazione della materia del contendere per la parte relativa alla somma capitale, ormai corrisposta, e ha contestualmente accolto la domanda di esecuzione per la parte residua.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, il TAR ha ravvisato la necessità di provvedervi per consentire l’integrale attuazione del giudicato, affidando al commissario il compito di quantificare preliminarmente le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione e di provvedere alla loro liquidazione in via sostitutiva. Il Collegio ha designato il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, quale soggetto già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione. In considerazione della natura pubblica del soggetto nominato, il TAR ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale.
Il giudice ha infine condannato l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato se versato. La liquidazione ha tenuto conto della serialità della causa e la distrazione è stata disposta in favore dei difensori che si erano dichiarati antistatari. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui l’esecuzione parziale del giudicato non elide l’interesse alla tutela ottemperante per le voci di credito non ancora soddisfatte.
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Nota della Redazione
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