Acquiescenza al provvedimento di revoca per restituzione volontaria delle somme (TAR Puglia n. 725 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione spontanea di una somma oggetto di un provvedimento di revoca parziale di agevolazioni pubbliche, eseguita al fine di ottenere la concessione di ulteriori finanziamenti, integra acquiescenza al provvedimento amministrativo. Tale condotta, posta in essere senza alcuna riserva di agire in giudizio, dimostra la chiara e definitiva intenzione di accettarne gli effetti e determina l’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’atto di revoca, non potendo il beneficiario rimettere in discussione i presupposti della richiesta di restituzione.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’impiantistica aveva ottenuto dalla Regione un contributo per investimenti aziendali, ai sensi del PO FERS 2007-2013, poi liquidato in via definitiva. A seguito di una verifica in loco, l’organismo intermedio aveva rilevato errori materiali nella classificazione di alcune voci di spesa (pareti divisorie e attrezzate, porte), determinando la rideterminazione del contributo e il recupero di una somma di € 9.687,70. Il provvedimento di revoca parziale era stato impugnato dalla società dinanzi al Tribunale civile, che successivamente aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Nel frattempo, la società aveva presentato un’ulteriore istanza di agevolazione, il cui perfezionamento era condizionato alla preventiva restituzione delle somme oggetto di recupero. La società, pertanto, aveva provveduto spontaneamente al pagamento dell’importo richiesto, maggiorato degli interessi. Solo dopo tale pagamento, essa aveva riassunto il ricorso dinanzi al TAR avverso l’atto di revoca, deducendo vizi di motivazione ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per acquiescenza, sollevata dalla Regione. L’ente ha evidenziato che la società, per ottenere la concessione definitiva di nuove agevolazioni, aveva ottemperato alla richiesta di restituzione della somma di € 9.687,70, come previsto dall’art. 2, comma 3, lett. g), R.R. n. 1/2009, il quale impone che il beneficiario abbia restituito le agevolazioni per le quali sia stata disposta la restituzione.
Il tribunale ha aderito all’eccezione, ritenendo che la condotta della società integrasse un’ipotesi di acquiescenza al provvedimento amministrativo di revoca. La scelta volontaria di restituire la somma, al fine di continuare a ottenere finanziamenti regionali, ha manifestato una chiara intenzione di accettarne gli effetti, richiamando il principio espresso dalla giurisprudenza (cfr. TAR Firenze, sez. I, 19.1.2024, n. 92; Cons. Stato, sez. V, 2.12.2015, n. 5441). In tal modo, la società ha precluso a sé stessa la possibilità di contestare successivamente i presupposti della richiesta di restituzione.
Il collegio ha inoltre rilevato che, nella comunicazione di avvenuto pagamento, la società non aveva formulato alcuna espressa riserva di agire in giudizio per ottenere la restituzione di quanto versato. L’assenza di tale riserva ha costituito un elemento decisivo per escludere ogni margine di incertezza circa la volontà di non rimettere in discussione l’assetto derivante dalla richiesta dell’amministrazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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