Sopravvenuta archiviazione della diffida e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Marche n. 1037 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla stessa. Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire alla parte. La sopravvenuta archiviazione del provvedimento impugnato, che faccia venir meno l’interesse ex art. 100 c.p.c., determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto dirigenziale regionale che le aveva intimato di rispettare i parametri di alluminio e piombo nello scarico, oltre agli atti presupposti dell’ARPAM: il verbale di prelevamento, il rapporto di prova e il verbale di prescrizioni. Il gravame investiva la legittimità del campionamento e della conseguente diffida.
Nelle more del giudizio la Regione adottava un nuovo decreto dirigenziale che disponeva l’archiviazione del provvedimento impugnato, pur mantenendo una nuova diffida. La ricorrente, preso atto dell’archiviazione, dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio e chiedeva la definizione con sentenza declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola processuale secondo cui il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione. Egli può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Il Tribunale richiama sul punto un orientamento consolidato, indicando Cons. Stato, Sez. VI, n. 4859 del 2001 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007, oltre a Cons. Stato, Sez. III, n. 2695 del 2011 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 6257 del 2008.
Da tale premessa il giudice trae il correlativo limite dei propri poteri: non vi è né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire alla parte ricorrente. La dichiarazione della società assume perciò valore dirimente e non è sindacabile nel merito.
Il Collegio rileva quindi che, nella specie, è venuto meno l’interesse della ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del gravame. Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione, tenendo conto della peculiarità della vicenda dedotta in giudizio. La vicenda presentava profili tecnici non lineari: la stessa Regione ha riconosciuto che il provvedimento impugnato era stato adottato all’esito di un campionamento istantaneo, non conforme alle prescrizioni tecniche, e che solo successivamente è stato applicato il metodo corretto del campionamento medio di raccolta. La decisione definisce dunque il giudizio sul piano processuale, senza pronunciarsi nel merito della legittimità degli atti impugnati.
Nota della Redazione
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