Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per Carta docente (TAR Toscana n. 815 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. In caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta con facoltà di delega, perché provveda agli adempimenti esecutivi entro un ulteriore termine decorrente dalla richiesta della parte. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro ha riconosciuto il suo diritto a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta e al pagamento delle spese.

Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione in data 16 aprile 2024 ed è passato in giudicato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 16 aprile 2024, che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e che la sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risultando dagli atti che la sentenza sia stata eseguita, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, a corrispondere alla ricorrente la somma liquidata.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, curando tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato ha giustificato la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a.

Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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