Giudizio ASN motivato: insindacabile nel merito senza obbligo di astensione (TAR Lazio n. 9942 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, e non nel merito delle valutazioni scientifiche. La Commissione non è tenuta a una motivazione analitica e individualizzata sul peso attribuito a ciascun titolo riconosciuto, essendo richiesta una valutazione complessiva della maturità scientifica del candidato ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), del D.M. n. 120/2016. La motivazione del giudizio negativo è adeguata quando, ancorché sintetica, rende intellegibile l’iter logico seguito con riferimento ai parametri dell’art. 4 del medesimo decreto. La mera presentazione di un esposto da parte del candidato, non seguita dall’instaurazione di alcun giudizio, non integra la «causa pendente» né la «grave inimicizia» di cui all’art. 51, comma 1, n. 3), c.p.c., né configura un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, con conseguente esclusione dell’obbligo di astensione del commissario.

Il Fatto

Un professore associato partecipava alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 14/B2, indetta con decreto direttoriale del 2023. La Commissione, all’esito dell’esame dei titoli e delle pubblicazioni, esprimeva un giudizio collegiale di non idoneità, pubblicato nel novembre 2024, rilevando criticità metodologiche, l’assenza di un apparato critico sistematico e una limitata internazionalizzazione della produzione scientifica.

Il candidato impugnava il giudizio negativo dinanzi al TAR Lazio, deducendo, con tre motivi, la violazione dei criteri di valutazione fissati dal D.M. n. 120/2016, il difetto di motivazione e l’illegittimità della composizione della Commissione per la mancata astensione di una commissaria, destinataria di un suo esposto relativo a una precedente procedura valutativa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento per cui il giudizio della Commissione ASN esprime una discrezionalità tecnica riservata all’organo collegiale, non sindacabile nel merito dal giudice della legittimità, la cui verifica è limitata all’esistenza e all’adeguatezza della motivazione e alla assenza di profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

Quanto al primo motivo, la censura relativa all’omessa valorizzazione qualitativa dei titoli è stata respinta sul rilievo che l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.M. n. 120/2016 non impone una motivazione analitica in ordine al peso di ciascun titolo, essendo richiesto alla Commissione un accertamento del possesso di almeno tre titoli e una valutazione complessiva della maturità scientifica. La censura sulla valutazione delle pubblicazioni è stata, invece, ritenuta infondata attesa l’articolazione della motivazione del giudizio collegiale e dei giudizi individuali, che avevano puntualmente indicato le criticità riscontrate; valutazioni queste ultime sottratte al sindacato del giudice in assenza di profili di macroscopica illogicità. Il Tribunale ha inoltre precisato che né il superamento del referaggio né le recensioni favorevoli di terzi possono vincolare il giudizio della Commissione.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha escluso il difetto di motivazione, rilevando come il giudizio collegiale e i giudizi individuali avessero esaminato partitamente le pubblicazioni, indicando per ciascun gruppo di lavori le ragioni della valutazione negativa con specifico riferimento alla metodologia, all’organizzazione del testo, all’utilizzo delle fonti e alla coerenza argomentativa. Tale motivazione è stata ritenuta ampiamente sufficiente a rendere intellegibile l’iter logico seguito, tanto che la stessa analiticità delle censure del ricorrente confermava la comprensione delle ragioni del diniego.

Quanto al terzo motivo, concernente l’obbligo di astensione della commissaria, il Tribunale ha rammentato il carattere tassativo delle cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c., applicabile in via analogica. Nel caso di specie, la mera presentazione di un esposto, non seguita dall’apertura di alcun procedimento giudiziario, non integrava né la «causa pendente» né la «grave inimicizia», dovendosi intendere quest’ultima come situazione di ostilità radicata e oggettiva, e non come mera antipatia o acrimonia. È stato altresì escluso che la fattispecie potesse integrare un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, non essendo configurabile alcun interesse personale della commissaria confliggente con l’interesse pubblico. Il Tribunale ha infine osservato che non può essere un esposto del candidato a determinare la nascita di una ragione di incompatibilità, dovendosi altrimenti ammettere la possibilità di creare artificiosamente una causa di astensione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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