Ne bis in idem e prescrizione compenso straordinario pubblico impiego (TAR Lazio n. 1877 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il principio del ne bis in idem, espressione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. cui rinvia l’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., impone al giudice di astenersi dal pronunciarsi una seconda volta sulla medesima controversia. L’identità dei giudizi va valutata con riguardo alle parti e agli elementi identificativi dell’azione, petitum e causa petendi. La sopravvenuta cessazione dal servizio dei ricorrenti e il mutamento della loro posizione soggettiva non valgono a differenziare la domanda rispetto a quella già proposta. Il compenso per lavoro straordinario del pubblico dipendente è comunque soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che decorre anche tenendo conto dell’effetto interruttivo permanente ascrivibile alla pendenza del giudizio precedente.

Il Fatto

I ricorrenti, già sottoufficiali della Guardia di Finanza, hanno agito per ottenere la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle competenze per il lavoro straordinario prestato nel periodo compreso tra l’ottobre 1996 e il luglio 2001. Espongono di non aver ricevuto il compenso né di aver goduto dei corrispondenti riposi compensativi.

Nel corso del giudizio sono stati collocati in pensione. Con un precedente ricorso, depositato nel 2006, gli stessi avevano già chiesto il pagamento delle ore di straordinario per un arco temporale in parte coincidente; quel giudizio si era concluso con il rigetto. La nuova domanda viene proposta prospettando la diversità della situazione fattuale e normativa conseguente al pensionamento. L’Amministrazione si costituisce e resiste, eccependo il ne bis in idem e la prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem. I ricorrenti avevano già proposto la medesima domanda con il ricorso depositato il 9 maggio 2006, nell’ambito del giudizio definito con sentenza del Tribunale non impugnata.

Il principio trova applicazione nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., che richiama gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.: al giudice è vietato pronunciarsi due volte sulla stessa controversia.

Non sussistono dubbi sull’identità dei giudizi. Rilevano l’identità delle parti e la coincidenza degli elementi identificativi dell’azione, petitum e causa petendi. Nel giudizio anteriore i ricorrenti avevano agito per l’accertamento del diritto al pagamento delle ore di straordinario e per la condanna dell’Amministrazione. La dedotta diversità legata al pensionamento non incide sugli elementi costitutivi della domanda.

Peraltro, il Collegio ritiene fondata anche l’eccezione di prescrizione. Il compenso per lo straordinario, come ogni altro emolumento retributivo del pubblico dipendente, è soggetto al termine quinquennale ex art. 2948 c.c. Il ricorso è stato notificato il 28 agosto 2024, mentre la precedente domanda risale al maggio 2006 ed è stata definita con sentenza non impugnata.

Anche riconoscendo l’effetto interruttivo permanente ex artt. 2943 e 2945 c.c. connesso alla pendenza del giudizio introdotto nel 2006, il termine quinquennale risulta decorso: i crediti azionati devono ritenersi prescritti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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