Notifica del titolo esecutivo all’amministrazione centrale e termine di 120 giorni (TAR Puglia n. 1037 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione del titolo giudiziale esecutivo, ai fini dell’esperimento dell’azione di ottemperanza avente ad oggetto somme di danaro, deve essere effettuata all’amministrazione presso la sua sede reale, non essendo sufficiente la notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio. Solo da tale conoscenza decorre fruttuosamente lo spatium deliberandi di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La notificazione del ricorso alla parte personalmente costituisce regola generale sancita dall’art. 479 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 cod. proc. amm.. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., senza preclusione alla riproposizione previa sanatoria.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, con sentenza n. 308 del 25 gennaio 2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della cd. “Carta Docente” per tre annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del valore corrispondente, pari a euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Non ottenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza del giudicato, chiedendo l’adozione delle misure attuative, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio, in camera di consiglio, ha dato avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile declaratoria di inammissibilità per l’omessa notifica presso la sede reale dell’amministrazione centrale.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda le modalità di notificazione del titolo esecutivo giudiziale quale condizione per la fruttuosa decorrenza del termine dilatorio imposto all’amministrazione debitrice. Il Collegio rileva che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata esclusivamente presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e all’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, e non anche presso la sede reale in Roma dell’amministrazione centrale.

Da tale rilievo discende che non può considerarsi decorso utilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Lo spatium deliberandi, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo.

Il Collegio richiama sul punto l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2654 del 2014, e la conforme TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 475 del 2020. Aggiunge che la notificazione del ricorso alla parte personalmente costituisce regola generale ex art. 479 cod. proc. civ., operante nel processo amministrativo per effetto del rinvio di cui all’art. 39 cod. proc. amm., come affermato da TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 55 del 2019.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso di ottemperanza. Il Collegio precisa tuttavia che tale pronuncia non preclude la riproposizione del giudizio, previa sanatoria delle cause che l’hanno determinata, essendo l’azione prescritta in dieci anni. La soluzione è ritenuta conforme al principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., richiamato dall’art. 2, comma 1, cod. proc. amm., che impone di privilegiare le interpretazioni idonee ad agevolare la tutela dei diritti, secondo Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5162 del 2013 e Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10948 del 2023.

La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite inter partes. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

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