Fiscalizzazione dell’abuso solo per difformità parziale, non per ampliamento essenziale (Cons. Stato n. 10380 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 disciplina esclusivamente gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. L’ampliamento e il nuovo locale in elevazione che determinino variazione essenziale ricadono nell’ambito dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente inapplicabilità della fiscalizzazione in luogo della demolizione. La mera connessione strutturale tra opere abusive e fabbricato legittimo, effetto della tecnica costruttiva adoperata, non dimostra di per sé il pregiudizio statico alla parte conforme, che deve essere specificamente allegato e provato. Il diniego dell’Amministrazione che si fondi su tali rilievi è esente dai vizi di carenza istruttoria e di illogicità della motivazione.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile presentava istanza di permesso di costruire, in parte in sanatoria per il recupero abitativo del sottotetto e in parte per l’ampliamento del fabbricato e la realizzazione di un vano ascensore. Il Comune rilasciava il titolo, imponendo quale condizione speciale la preventiva demolizione delle opere realizzate in difformità, ossia un corpo in elevazione, una tettoia e un corpo verandato.

L’interessato chiedeva poi l’applicazione dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 per ottenere una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione dell’ampliamento verso il lato est e del locale tecnico con rampa di scale, sostenendo il grave pregiudizio statico alle parti conformi. Il Comune respingeva l’istanza, rilevando che le opere erano state eseguite in assenza di titolo e che la non demolibilità non risultava dimostrata. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, respingeva il ricorso; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’unico motivo d’appello, incentrato sulla pretesa applicabilità dell’art. 34 del T.u. dell’edilizia e sulla dedotta carenza della motivazione comunale. Il primo passaggio argomentativo è di ordine qualificatorio: la norma invocata riguarda gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, mentre l’ampliamento e il nuovo locale in elevazione rientrano piuttosto nell’ambito dell’art. 31, quali opere eseguite in assenza di titolo o in variazione essenziale.

Sul punto il Consiglio di Stato richiama Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2018, n. 3371, secondo cui la variazione essenziale si configura ove gli interventi determinino modificazioni significative alla struttura e alla sagoma del manufatto assentito, come avviene per un ampliamento che, pur senza creare un organismo edilizio nuovo, ne alteri struttura e dimensioni fino ad apparire dilatazione strutturale, funzionale e spaziale del progetto originario.

Il secondo profilo concerne la non demolibilità delle opere senza pregiudizio della parte conforme. La perizia di parte afferma che gli ampliamenti presentano strutture portanti in conglomerato cementizio armato connesse in modo inscindibile al fabbricato esistente. Il Collegio ritiene però che tale circostanza, di per sé, costituisca solo il portato della tecnica costruttiva adoperata e non dimostri il pregiudizio statico allegato.

La Corte sottolinea che le opere abusive sono state aggiunte a un fabbricato già esistente e di per sé autonomo, e che la relazione tecnica non specifica i danni che l’immobile principale potrebbe subire per effetto della demolizione. La carenza istruttoria e l’illogicità della motivazione denunciate non sussistono.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado in favore del Comune, liquidate in euro 4.000 oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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