Il versamento ex art. 8 d.l. 34/2023 estingue il contenzioso payback (TAR Lazio n. 10060 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento degli importi dovuti a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, effettuato nella misura rideterminata ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Tale adempimento comporta la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, con compensazione delle spese di lite. Il diritto alla detrazione delle somme versate in eccedenza rispetto alla quota del 25%, riconosciuto dall’art. 7, comma 1-bis, del d.l. n. 95/2025 in relazione agli anni successivi al 2018, non incide sulla sopravvenuta improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione del Direttore della Direzione generale della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022, con cui erano state individuate le aziende fornitrici e le relative quote di ripiano dovute per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015. Erano stati altresì impugnati gli atti presupposti e collegati, tra cui il decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa e il successivo decreto del 6.10.2022 recante le linee guida.
Nelle more del giudizio, la società dichiarava di aver provveduto al versamento degli importi di ripiano nella misura rideterminata del 48% ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, rettificando una precedente dichiarazione che aveva erroneamente indicato la diversa misura di cui all’art. 7 del d.l. n. 95/2025. Sulla base di tale adempimento, la ricorrente, senza pregiudizio del diritto alla futura detrazione riconosciuto dall’art. 7, comma 1-bis, del d.l. n. 95/2025, ha instato per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’istanza presentata dalla società ricorrente, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda sul disposto dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, il quale stabilisce che il versamento degli importi di ripiano nella misura rideterminata estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione.
La norma citata prevede espressamente che il pagamento comporti la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, con compensazione delle spese di lite. Tale effetto è stato ritenuto applicabile al caso di specie, in quanto la ricorrente ha documentato di aver effettuato il versamento nella misura del 48%, come rideterminata dalla normativa emergenziale.
Il Collegio ha inoltre considerato la successiva previsione dell’art. 7, comma 1-bis, del d.l. n. 95/2025, che riconosce alle aziende che si sono avvalse dell’art. 8 del d.l. n. 34/2023 il diritto al riconoscimento, in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto per gli anni successivi al 2018, delle somme effettivamente versate in eccedenza rispetto alla quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Tale diritto alla futura detrazione non è stato ritenuto ostacolo alla declaratoria di improcedibilità, essendo stato espressamente fatto salvo dalla stessa ricorrente.
La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata adottata con compensazione delle spese di giudizio, in conformità alla previsione normativa che disciplina gli effetti del pagamento rideterminato, e la sentenza è stata ordinata eseguita dall’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.