Improcedibile il ricorso se la sanatoria paesaggistica sopravviene nel giudizio (TAR Lombardia n. 112 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta presentazione, nelle more del giudizio, di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, seguita da parere favorevole della Commissione Paesaggio e dal silenzio assenso della Soprintendenza, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’integrale esecuzione spontanea dell’ordinanza di demolizione, per la parte non censurata, e l’ottemperanza alla diffida si qualificano come adesione al precetto amministrativo e non come mera cautela difensiva. Un manufatto delimitato da chiusure con struttura metallica e pannelli ciechi non integra gli estremi della pergotenda, difettando i requisiti strutturali di amovibilità e retraibilità. La spontanea rimozione delle opere abusive giustifica la compensazione delle spese di lite, escludendo la condanna del ricorrente.

Il Fatto

Una società impugna davanti al TAR Lombardia l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere realizzate in assenza e in difformità di titoli abilitativi, oltre a diffidarla dall’utilizzare un’area a destinazione agricola come parcheggio pertinenziale all’attività di somministrazione.

L’ordinanza contesta tre gruppi di opere: un corpo di fabbrica sul confine est, la cui demolizione era già stata ordinata dal giudice civile; il nuovo corpo di fabbrica sul lato sud, con sopralzo, soletta di interpiano non prevista e nuove aperture; un locale esterno delimitato da strutture metalliche con pannellature cieche, destinato a estensione dell’attività di somministrazione. La ricorrente censura specificamente le contestazioni sul locale esterno e sulla diffida relativa al parcheggio, sostenendo la natura di mero frangisole e l’uso solo occasionale dell’area.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina la richiesta del Comune di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda è fondata. La ricorrente ha integralmente eseguito l’ordinanza per le opere di cui al punto a), mentre per quelle di cui al punto b) ha adempiuto solo in parte, presentando però istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per la parte non demolita. Su tale istanza sono intervenuti il parere favorevole della Commissione Paesaggio e il silenzio assenso della Soprintendenza.

Il Collegio osserva che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la sanatoria richiesta nelle more del giudizio comporta l’improcedibilità del ricorso. La ricorrente non si è limitata ad adempiere parzialmente, ma ha sanato la restante parte delle opere, ponendo in essere un comportamento più significativo rispetto alla semplice ottemperanza finalizzata a evitare conseguenze sanzionatorie e penali. Del resto, nel ricorso non si rinvengono censure specifiche sui punti a) e b), essendosi la ricorrente limitata a contestare l’ordine di demolizione delle opere di cui al punto c) e la diffida sul parcheggio.

Quanto al locale esterno, la ricorrente sostiene che si tratti di un mero frangisole retrattile, richiamando la disciplina della pergotenda. La tesi non regge. Dalla stessa descrizione nell’ordinanza impugnata, che parla di chiusure con struttura metallica e pannelli ciechi, emerge che il manufatto non presentava alcuno dei requisiti strutturali della pergotenda, difettando la leggerezza, la non stabile infissione al suolo e la completa retraibilità degli elementi di copertura. La giurisprudenza richiamata esige che l’opera principale sia costituita dalla tenda, con struttura meramente accessoria e priva di elementi di fissità idonei a creare uno spazio chiuso e stabilmente configurato.

Anche sulle restanti contestazioni la ricorrente finisce per riconoscere quanto contestato: ammette di aver dichiarato una superficie inferiore nel mutamento di destinazione e riconosce che l’area agricola era utilizzata come parcheggio, sia pure occasionalmente, con presenza di autovetture accertata in quattro sopralluoghi. La collocazione di un cancello carraio integra l’ottemperanza alla diffida. Il comportamento complessivo esprime una volontà di adeguarsi al precetto amministrativo, determinando il venir meno dell’interesse al ricorso.

Il Collegio esclude però che l’ottemperanza spontanea possa giustificare la condanna della ricorrente alle spese. La spontanea rimozione delle opere abusive, unitamente a quanto necessario per ottenere l’accertamento di compatibilità paesistica, impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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