La graduatoria rettificata è atto sostitutivo e non confermativo (Cons. Stato n. 10385 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La graduatoria pubblicata a seguito di un procedimento di riesame di tutte le posizioni, avviato con avviso pubblico e conclusosi con conferme e rettifiche, costituisce provvedimento sostitutivo della graduatoria precedente e non atto meramente confermativo. La mancata impugnazione della prima graduatoria non determina quindi l’inammissibilità del ricorso proposto avverso quella rettificata, dovendosi escludere un esito formalistico incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Nelle procedure concorsuali di massa il soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990 non è invocabile per sanare l’inosservanza di oneri minimi di cooperazione del candidato. Il titolo di riserva ex legge n. 68 del 1999 deve essere comprovato mediante allegazione della documentazione o, se ammessa, dichiarazione sostitutiva completa degli elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso pubblico aggregato indetto dalla Fondazione Policlinico Tor Vergata per la copertura di 485 posti di operatore socio sanitario. Risultava idonea nella graduatoria approvata nel novembre 2024, poi rettificata due volte, sino al collocamento al n. 4473. Non le veniva riconosciuta la riserva prevista per gli invalidi civili, nonostante avesse indicato la propria condizione nella domanda di partecipazione.

Impugnava davanti al TAR Lazio la graduatoria rettificata, deducendo la mancata valorizzazione del titolo di riserva. Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile, per mancata o tardiva impugnazione della prima graduatoria: l’eventuale annullamento della rettifica avrebbe comportato la reviviscenza della graduatoria originaria. Proponeva quindi appello la candidata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondate le censure sulla pronuncia di inammissibilità. La deliberazione con cui è stata pubblicata la graduatoria rettificata non è un atto meramente confermativo, ma un provvedimento sostitutivo della precedente, adottato all’esito di un riesame della Commissione di gara. L’avviso pubblicato dall’Amministrazione, rivolto ai candidati idonei ed esclusi, dava atto della riconvocazione della Commissione per una verifica di tutte le posizioni, all’esito della quale alcune sono state confermate e altre rettificate.

La conferma stessa, osserva il Consiglio di Stato, è avvenuta a seguito di una rinnovata istruttoria, o almeno così erano autorizzati a ritenere i candidati che avevano presentato istanza di autotutela. La tesi del giudice di primo grado risulta perciò formalistica e incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Nel merito, tuttavia, l’appello è solo parzialmente accolto. L’art. 5 del bando imponeva di allegare in formato pdf la certificazione comprovante il possesso dei titoli di riserva, con espressa previsione del mancato riconoscimento in caso di omessa allegazione. L’assunta impossibilità materiale di caricare il documento è smentita dal fatto che numerosi candidati hanno invece allegato la documentazione, ottenendo l’inserimento nella quota riservata.

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle procedure comparative di massa, il soccorso istruttorio non può essere invocato per sanare la violazione di oneri minimi di cooperazione, quali la compilazione dei moduli e la presentazione dei documenti (Cons. Stato, Sez. V, n. 7118 del 2025). Nel caso di specie non emergono errori materiali di caricamento, ma una mera omissione dell’incombente.

Quanto alla dichiarazione sostitutiva, il Consiglio precisa che, anche a volerla ritenere idonea a sostituire la certificazione dello stato di invalidità, essa non sarebbe integrata dalla sola indicazione del requisito nella domanda. L’art. 6 del bando escludeva dalla valutazione le dichiarazioni prive degli elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio, richiamando l’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000. La ricorrente si era limitata a richiamare il proprio status, senza indicare neppure gli estremi del verbale di accertamento dell’INPS. Il ricorso va quindi rigettato, con diversa motivazione, e le spese sono compensate in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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