Atto meramente confermativo e inoppugnabilità del diniego di assimilazione a zona A o B (TAR Puglia n. 444 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inoppugnabile l’atto con cui l’amministrazione, a fronte di un’istanza di riesame, si limita a dichiarare l’esistenza di un proprio precedente provvedimento, senza compiere una nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. Solo l’atto di conferma in senso proprio, preceduto da un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, è autonomamente lesivo e impugnabile nei termini di decadenza di cui all’art. 29 d.lgs. n. 104/2010. La mera esplicitazione del significato delle disposizioni del P.R.G. già enucleate nella precedente certificazione non integra un’ attività istruttoria rinnovata. Nella lettura del P.R.G. le norme tecniche di attuazione prevalgono sulla parte grafica in caso di contrasto.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un immobile in Foggia, chiedeva al Comune il rilascio della certificazione di zona omogenea, utile ai fini del c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1, commi 219-224, legge n. 160/2019. Con nota del luglio 2022 il dirigente comunale attestava l’inserimento dell’area nell’elenco delle Zone F del P.R.G. e la campitura nella zona SP delle tavole grafiche. Avverso tale riscontro, la società proponeva istanza di riesame e successiva diffida, rimaste prive di riscontro, instando per la declaratoria di silenzio-inadempimento. L’amministrazione, costituitasi, rilasciava la nota del giugno 2023 con cui certificava nuovamente la destinazione a zona F. Il giudice dichiarava improcedibile il ricorso principale e disponeva la prosecuzione del giudizio sui motivi aggiunti avverso la successiva nota.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato in via preliminare la natura giuridica dell’atto impugnato con i motivi aggiunti. Richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha distinto l’atto di conferma in senso proprio, che segue a un nuovo esame istruttorio ed è atto autonomamente lesivo, dall’atto meramente confermativo, che si limita a dichiarare l’esistenza del provvedimento precedente senza nuova istruttoria e motivazione. Solo il primo è impugnabile nei termini di decadenza; il secondo è inoppugnabile.

Applicando tale principio al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la nota del giugno 2023 non conteneva alcuna nuova valutazione o accertamento, facendo espresso rinvio alla certificazione del luglio 2022 e chiarendone il significato. La circostanza che la nota impugnata avesse un contenuto testuale differente è stata ritenuta irrilevante, poiché essa si limitava a esplicitare il senso delle disposizioni del P.R.G. già enucleate nella precedente certificazione, ribadendo la non assimilabilità alle zone A o B dell’area in questione.

Sulla base di tali argomentazioni, il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso un atto meramente confermativo del precedente provvedimento del 2022, non impugnabile per decorrenza dei termini.

In via ad abundantiam, il Collegio ha scrutinato il merito delle doglianze, ritenendole infondate. La destinazione dell’area a zona F risultava coerente con le Relazioni al P.R.G. e con l’art. 13, lett. b) delle NTA, ricorrendo i requisiti delle attrezzature sanitarie. La campitura in zona SP delle tavole grafiche è stata reputata irrilevante, poiché le rappresentazioni cartografiche hanno funzione complementare e, in caso di contrasto, la parte normativa del P.R.G. prevale su quella grafica. La spesa di lite è stata posta a carico della società soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *