Cessazione della materia del contendere in materia di accesso agli atti di gara (TAR Puglia n. 739 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti di gara, l’ostensione integrale della documentazione richiesta, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che la pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso risulta integralmente soddisfatta dall’Amministrazione. La conseguente declaratoria di estinzione del giudizio prescinde da ogni valutazione in ordine alla legittimità del comportamento inizialmente tenuto dalla stazione appaltante, essendo venuto meno l’interesse ala decisione nel merito. Le spese di lite possono essere compensate per ragioni equitative, con diritto della parte ricorrente al rimborso del contributo unificato versato.

Il Fatto

La società ricorrente, rimasta soccombente in una procedura di gara, presentava istanza di accesso agli atti dell’aggiudicataria. L’Amministrazione consentiva l’ostensione solo in forma parzialmente oscurata. Avverso tale comunicazione e avverso il silenzio diniego sulle componenti documentali non ostese, la società proponeva ricorso, chiedendo l’accertamento del proprio diritto a ottenere copia integrale della documentazione, salvi i soli oscuramenti di dati personali non pertinenti.

Si costituiva in giudizio la Prefettura, che depositava in data successiva documentazione comprovante l’avvenuta ostensione integrale di quanto richiesto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, rilevata l’intervenuta ostensione della documentazione, ha constatato che la ricorrente aveva chiesto, con successiva memoria, la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Poiché l’istanza di accesso risultava integralmente soddisfatta, la pretesa sostanziale azionata era venuta meno, rendendo improcedibile l’accertamento giurisdizionale nel merito.

La fattispecie integra gli estremi della cessazione della materia del contendere: l’effetto satisfattivo prodotto dall’ostensione sopravvenuta determina il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente estinzione del giudizio, senza necessità di scrutinare la fondatezza delle censure originariamente dedotte avverso il parziale diniego.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione in ragione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, riconoscendo alla ricorrente il diritto al rimborso del contributo unificato, in coerenza con il principio per cui l’esito satisfattivo non dipende da una pronuncia di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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