Revoca Resto al Sud qualificata come decadenza per infedele rendicontazione (TAR Campania n. 1242 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della misura incentivante “Resto al Sud”, disposta per infedele rendicontazione delle spese dichiarate in sede di SAL, non integra un annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, ma una fattispecie di decadenza dal beneficio. Ne consegue che il termine annuale di reazione in autotutela non è applicabile, risiedendo la ragione del provvedimento nel venir meno di una condizione essenziale di mantenimento delle agevolazioni. La decadenza è comminata dalla disciplina speciale di settore, che la collega alla non spettanza del beneficio per attività risultate infedelmente contabilizzate e non sanabili.

Il Fatto

Una società operante nel settore dell’affittacamere per brevi soggiorni aveva ottenuto, in accoglimento di una istanza presentata nel 2019, le agevolazioni previste dalla misura incentivante “Resto al Sud” di cui all’art. 1 del d.l. n. 91/2017, conv. in l. n. 123/2017, e disciplinate dal d.m. n. 174/2017 e dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33/2017. Il progetto ammesso consisteva nell’attività di affittacamere in un comune della provincia di Salerno.

In esito a un sopralluogo svolto presso la sede di esercizio, il soggetto gestore contestava l’assenza di svariati beni per i quali erano state erogate le agevolazioni, infedelmente rendicontati per un ammontare di circa € 46.000,00. Seguiva la comunicazione di avvio del procedimento, la delibera di revoca e la successiva richiesta di restituzione della somma erogata. La società impugnava tali atti davanti al TAR Campania, deducendo la violazione del termine annuale di annullamento d’ufficio, la regolarità delle integrazioni documentali tardivamente prodotte e il mancato invio delle comunicazioni a un indirizzo p.e.c. ulteriore rispetto a quello indicato in domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento di fatto: la società non ha mai smentito, né in fase procedimentale né in giudizio, la sostanza della contestazione, ossia l’assenza di beni rendicontati per circa € 46.000,00. Le produzioni documentali successive alla revoca si sono rivelate indonee a dimostrare l’effettiva esecuzione delle forniture contabilizzate alla data del sopralluogo.

La verifica ex artt. 11, comma 7, e 14 del d.m. n. 174/2017 e artt. 11, comma 8, e 14 della circolare n. 33/2017 aveva riscontrato il mancato reperimento dei beni ricompresi nel progetto sovvenuto. La questione della perentorietà del termine per l’integrazione documentale diviene pertanto recessiva rispetto a quella, dirimente, della non spettanza del beneficio.

Quanto al profilo comunicativo, il Collegio osserva che il preavviso di revoca, la delibera, la richiesta restitutoria e il provvedimento confermativo risultano tutti ritualmente indirizzati al recapito p.e.c. eletto in sede di domanda e mai formalmente modificato. La società non ha dismesso tale indirizzo né ha allegato problemi tecnici nel suo utilizzo, sicché non è configurabile alcun vuoto partecipativo che giustifichi l’intempestività del riscontro.

Il punto centrale riguarda la qualificazione giuridica dell’atto. L’art. 13 del d.m. n. 174/2017 e della circolare n. 33/2017 prevedono la revoca in caso di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili, con decadenza dal provvedimento di concessione e obbligo di restituzione dei contributi ricevuti. Nel caso di specie, le dichiarazioni contenute nella DSAN sui beni, sottoscritte in corrispondenza del SAL a saldo, sono risultate inveritiere. Al di là dell’uso della dicitura “revoca”, l’atto non è riconducibile all’art. 21 quinquies né all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, bensì alla decadenza. Il termine annuale di reazione in autotutela non è quindi applicabile.

Il ricorso è respinto. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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