Con l’ordinanza n. 3282 del 13 febbraio 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha deciso una controversia relativa alle informazioni contenute nei prospetti di due aumenti di capitale della Banca Popolare di Vicenza. La Consob aveva contestato omissioni riguardanti la determinazione del prezzo delle azioni, i finanziamenti destinati alla loro sottoscrizione e le modalità di compravendita dei titoli, applicando una sanzione al consigliere delegato e direttore generale della banca.
Questione esaminata
All’esito dell’ispezione, la Consob aveva ritenuto incompleta la documentazione informativa depositata per gli aumenti di capitale del 2014. Le omissioni contestate riguardavano tre profili: il procedimento di determinazione del prezzo di emissione; la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione o all’acquisto delle azioni della stessa banca, comprese le cosiddette operazioni “baciate” e il capitale finanziato; le richieste di vendita delle azioni e il ricorso a un periodo di blocco delle negoziazioni.
Ai sensi dell’art. 94, comma 2, TUF, la Consob aveva irrogato una sanzione complessiva di 150.000 euro, risultante dal cumulo giuridico delle sanzioni riferite ai due aumenti. Il ricorso per cassazione investiva il diritto di accesso alla documentazione ispettiva, l’individuazione delle responsabilità del direttore generale e la configurabilità dell’elemento soggettivo doloso.
Principio affermato
La Corte ha ribadito che l’accesso difensivo agli atti detenuti dalla Consob prevale sulle esigenze di segretezza o riservatezza soltanto quando la documentazione richiesta sia concretamente indispensabile alla difesa e la domanda sia formulata in modo circoscritto e mirato. Non sussiste un diritto indiscriminato a ottenere ogni documento raccolto dall’Autorità che non abbia concorso alla formazione del provvedimento sanzionatorio.
La disciplina del TUF e dei regolamenti di settore attribuisce doveri particolarmente pregnanti ai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli istituti bancari. Le norme prudenziali e l’organizzazione interna non eliminano la responsabilità che discende dalle attribuzioni effettive, dalle deleghe ricevute e dal ruolo concretamente svolto.
Negli illeciti amministrativi omissivi, una volta che l’Autorità abbia provato la fattispecie tipica, grava sul trasgressore, in forza della presunzione di colpa prevista dall’art. 3 della legge n. 689/1981, l’onere di dimostrare di avere agito diligentemente e nel rispetto delle prescrizioni. La responsabilità amministrativa deriva da una condotta cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa; l’accertata consapevolezza può rafforzare la riferibilità della condotta e incidere sulla misura della sanzione.
Motivazione della Cassazione
Il primo motivo, relativo alla mancata ostensione integrale degli atti ispettivi, è stato respinto. Il ricorrente non aveva utilizzato lo specifico rimedio previsto dall’art. 25 della legge n. 241/1990 contro il diniego amministrativo. In sede giudiziaria, inoltre, la domanda di esibizione non dimostrava che i documenti fossero strettamente indispensabili alla difesa e non superava il limite posto alle richieste generalizzate.
La Corte ha distinto il contraddittorio procedimentale davanti alla Consob, di natura partecipativa e verticale, dal contraddittorio propriamente processuale tra parti in posizione paritaria. Nel regime temporale applicabile, il mancato accesso a documenti non utilizzati per fondare la sanzione non integrava automaticamente una violazione dell’art. 24 della Costituzione.
Il secondo motivo è stato rigettato perché il quadro normativo doveva essere ricostruito coordinando TUF, Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob, disposizioni prudenziali, norme societarie e statuto della banca. Tale disciplina non consente di separare artificiosamente i compiti degli organi in modo da escludere la responsabilità del direttore generale. Nel caso concreto, lo statuto ne valorizzava la posizione centrale e il consiglio di amministrazione gli aveva conferito ampi poteri per dare esecuzione agli aumenti di capitale.
La delega non riguardava la mera predisposizione materiale dei prospetti: comprendeva la supervisione della completezza delle informazioni necessarie affinché gli investitori potessero formarsi un giudizio fondato sull’offerta. Il giudice di merito aveva quindi riferito al ricorrente i deficit informativi sul prezzo di emissione, sull’incidenza delle operazioni finanziate sulla solidità patrimoniale della banca e sulle condizioni effettive di liquidabilità delle azioni.
Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato. La qualificazione della condotta come dolosa non sostituiva la colpa quale requisito necessario dell’illecito, ma evidenziava la consapevolezza e volontarietà delle scelte compiute in contrasto con le funzioni esercitate. Essa rafforzava l’accertamento della responsabilità e concorreva alla determinazione della sanzione. Gli illeciti omissivi contestati hanno carattere permanente, poiché la loro consumazione prosegue finché permane l’inosservanza degli obblighi informativi.
La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e disponendo il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Rilevanza pratica
La pronuncia evidenzia che il prospetto di un aumento di capitale deve offrire agli investitori un quadro sostanzialmente completo, non limitato ai dati formali dell’operazione. Le modalità di formazione del prezzo, l’esistenza di finanziamenti concessi per acquistare le azioni dell’emittente e le concrete difficoltà di disinvestimento sono informazioni capaci di incidere sulla valutazione del rischio e devono essere considerate nella predisposizione della documentazione d’offerta.
Per amministratori e dirigenti bancari, la presenza di deleghe ampie comporta una responsabilità effettiva sulla completezza dell’informazione al mercato. Non è sufficiente affidarsi agli uffici incaricati della redazione materiale: occorre organizzare e documentare controlli idonei, verificare i flussi informativi e dimostrare la propria diligente attivazione.
Per la difesa nei procedimenti sanzionatori Consob, la richiesta di accesso o di esibizione deve indicare con precisione i documenti e spiegare perché essi siano indispensabili rispetto alle singole contestazioni. Sul piano generale, la decisione conferma che le omissioni nel prospetto possono assumere natura permanente e che la consapevolezza della condotta rileva anche nella quantificazione della sanzione.
Con l’ordinanza n. 2513 del 5 febbraio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione è intervenuta in una controversia relativa all’acquisto di azioni illiquide della Banca Popolare di Bari nell’ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria in regime di consulenza. Gli investitori avevano chiesto la nullità, l’annullamento o la risoluzione del rapporto e…
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 17662 del 3 giugno 2026 La controversia riguarda una società di noleggio a lungo termine destinataria di un’ingiunzione per numerose infrazioni commesse con i veicoli di sua proprietà. La società aveva comunicato tempestivamente al Comune i dati dei locatari e sosteneva che tale adempimento escludesse la propria…
Questione esaminata Un accertamento relativo al 2007 aveva disconosciuto parte dei costi sostenuti da una società per sponsorizzare con il proprio marchio un’associazione sportiva dilettantistica. L’Amministrazione aveva ritenuto eccessivi i corrispettivi rispetto ai servizi promozionali e aveva riqualificato le somme come spese di rappresentanza, deducibili soltanto entro i limiti dell’art. 108 TUIR. La Cassazione ha…
Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n. 22456 del 17 giugno 2026 La pronuncia riguarda una sentenza di patteggiamento per omicidio stradale, con applicazione della pena di un anno e sei mesi di reclusione e della revoca della patente. L’imputato contestava l’automatismo con cui era stata scelta la sanzione amministrativa accessoria più grave. Questione…
Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n. 21175 del 9 giugno 2026 La pronuncia riguarda una sentenza di patteggiamento per omicidio stradale. L’imputato, alla guida con tasso alcolemico pari a 0,73 grammi per litro, aveva tamponato di notte e sotto la pioggia un velocipede privo dei prescritti dispositivi luminosi, causando la morte del ciclista….
Con l’ordinanza n. 11342 del 27 aprile 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha confermato il trattamento fiscale delle spese sostenute nel 2012 da un’impresa per convegni rivolti a medici e farmacisti in località turistiche nazionali ed estere. Le somme, dichiarate come pubblicità, sono state ricondotte alle spese di rappresentanza. Questione esaminata L’Agenzia…