Con la sentenza n. 3561 del 17 febbraio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha chiarito da quando decorre la prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme investite quando gli acquisti di strumenti finanziari siano stati eseguiti in assenza di un contratto-quadro redatto per iscritto. La controversia riguardava operazioni su obbligazioni argentine compiute tra il 1998 e il 2000.
Questione esaminata
L’erede di un investitore aveva agito contro la banca chiedendo la nullità o la risoluzione degli acquisti di bond argentini e la restituzione di oltre 300.000 euro. La Corte d’appello aveva dichiarato nullo il contratto-quadro per difetto della forma scritta prescritta dall’art. 23 TUF, ma aveva respinto la domanda restitutoria perché il primo atto interruttivo, risalente al dicembre 2011, era intervenuto oltre dieci anni dopo i pagamenti.
Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di una nullità di protezione prevista in favore dell’investitore, la prescrizione dell’azione di ripetizione dovesse decorrere soltanto dall’accertamento giudiziale della nullità. Contestava inoltre il rigetto della domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi, affermando che il danno fosse divenuto percepibile con il default dell’Argentina del dicembre 2001. La banca, con ricorso incidentale, metteva in discussione la possibilità dell’erede di far valere la nullità e richiamava il termine di conservazione della documentazione.
Principio affermato
La Cassazione ha formulato il seguente principio: nel caso di acquisto di strumenti di investimento mobiliare in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti compiuti in attuazione del contratto nullo.
La nullità di protezione è una nullità relativa quanto alla legittimazione, poiché può essere fatta valere nell’interesse del soggetto protetto e non dal professionista, ma resta una vera nullità. La sentenza che la dichiara ha natura dichiarativa e non crea il vizio. La sua qualificazione protettiva non trasforma quindi la nullità in annullabilità e non rinvia il momento iniziale della prescrizione dell’azione restitutoria.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha richiamato la distinzione tra due ipotesi. Quando il contratto è nullo e la causa del pagamento manca sin dall’origine, il termine di prescrizione della ripetizione decorre dall’esecuzione della prestazione. Quando invece la causa del pagamento viene meno successivamente, il termine può decorrere dal momento in cui il venir meno della causa sia definitivamente accertato.
Nel caso esaminato, la mancata redazione per iscritto del contratto-quadro costituiva un vizio genetico. La nullità esisteva fin dalla conclusione del rapporto e rappresentava il titolo della domanda restitutoria. Il fatto che essa fosse una nullità di protezione non ne modificava la natura: il relativo carattere “relativo” incide sul soggetto legittimato a invocarla, non sull’esistenza del vizio né sull’efficacia dichiarativa della pronuncia giudiziale.
Applicando l’art. 2935 c.c., il diritto alla restituzione poteva essere fatto valere già al momento dei pagamenti eseguiti tra il 1998 e il 2000. Poiché la messa in mora era giunta alla banca soltanto nel dicembre 2011, la prescrizione decennale risultava compiuta.
La Corte ha respinto anche il secondo motivo. Ai fini dell’azione di ripetizione dell’indebito non rilevava il momento in cui si era manifestato il danno asseritamente derivante dall’inadempimento degli obblighi informativi. Inoltre, in mancanza del contratto-quadro non poteva essere configurato, nei termini prospettati, un inadempimento contrattuale dal quale far decorrere autonomamente la pretesa risarcitoria. Il ricorso incidentale della banca è rimasto assorbito dal rigetto del ricorso principale.
La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso principale, condannando il ricorrente alle spese e disponendo il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Rilevanza pratica
La decisione è particolarmente rilevante nei giudizi relativi a investimenti risalenti e a contratti-quadro mancanti. L’imprescrittibilità dell’azione diretta a far dichiarare la nullità non rende imprescrittibile la distinta domanda di restituzione delle somme pagate: il credito restitutorio resta soggetto al termine ordinario decennale.
L’investitore che intenda recuperare importi versati in esecuzione di un contratto nullo deve quindi interrompere tempestivamente la prescrizione, senza attendere una sentenza che accerti il vizio. Il termine parte dai singoli pagamenti, perché la nullità per difetto di forma opera fin dall’origine.
Per banche e difensori, la pronuncia impone di distinguere con precisione la domanda di nullità, l’azione restitutoria e l’eventuale domanda risarcitoria. Ciascuna ha presupposti e regole prescrizionali proprie. La natura protettiva dell’art. 23 TUF incide sulla legittimazione dell’investitore e sull’onere probatorio dell’intermediario, ma non altera la natura dichiarativa della nullità né il momento dal quale il diritto alla ripetizione può essere esercitato.
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