Penale contrattuale accessoria: nessuna prededuzione senza nesso funzionale (Cass. civ. Sez. I n. 358 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito da penale contrattuale, quale obbligazione accessoria al contratto, segue le sorti del credito principale, ma non è per ciò solo ammesso in prededuzione nel fallimento. Ai fini della prededucibilità non basta che l’obbligazione maturi durante la procedura concorsuale, né è sufficiente un collegamento labile con essa: occorre che la genesi dell’obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura e che l’assunzione dell’obbligazione risulti dal piano o dalla proposta. Grava su chi invoca la prededuzione l’onere di dedurre puntualmente gli esatti estremi del contributo che la negoziazione fonte del credito ha dato alla conservazione e all’incremento dei valori aziendali, nonché i termini del vantaggio derivatone alla massa.

Il Fatto

Una società concedente aveva dato in affitto a una società affittuaria un ramo di azienda, costituito da spazi commerciali interni a un centro commerciale. A fronte dell’inadempimento dell’affittuaria e del deposito di una domanda di concordato preventivo con riserva, la concedente aveva risolto il contratto avvalendosi di clausola risolutiva espressa. La restituzione del ramo di azienda era avvenuta in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento dell’affittuaria.

All’esito del fallimento, la concedente aveva proposto domanda di insinuazione al passivo in prededuzione, tanto per l’indennità di occupazione quanto per gli importi derivanti dalla clausola penale. Il giudice delegato aveva ammesso in prededuzione il credito per l’indennità e al chirografo quello da penale. Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato la collocazione chirografaria della penale, rideterminandone l’importo. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal fallimento: la questione dedotta non investe la revisione dell’accertamento in fatto, ma attiene ai presupposti di diritto per il riconoscimento della prededuzione e all’estensione ad essa della penale contrattuale.

Nel merito il ricorso è infondato. Il credito da penale contrattuale segue necessariamente le sorti del credito principale, trattandosi di clausola accessoria con duplice funzione di coercizione all’adempimento e di predeterminazione del danno. Esso consegue all’inadempimento contrattuale del conduttore e accede alla forfetizzazione del danno causato al concedente, una volta risolta per inadempimento il contratto.

La Corte osserva che, nella specie, la restituzione del ramo di azienda è avvenuta in epoca successiva alla risoluzione del contratto ma anteriore alla dichiarazione di fallimento, con statuizione di fatto passata in cosa giudicata. Il motivo di ricorso difetta quindi di specificità e autosufficienza. Il ricorrente si è limitato ad addurre il diverso trattamento tra indennità e penale, la scelta degli organi della procedura di protrarre l’occupazione e il vantaggio per la massa.

La Corte richiama l’insegnamento secondo cui, in rapporto ai parametri cronologico e teleologico, ai fini della prededucibilità non basta che il credito maturi durante la pendenza della procedura, occorrendo che la genesi dell’obbligazione sia temporalmente connessa alla procedura e che la sua assunzione risulti dal piano o dalla proposta. Richiama inoltre il principio per cui non è consentita l’estensione della prededucibilità a obbligazioni caratterizzate da un collegamento labile con la procedura, dovendosi dedurre gli estremi del contributo alla conservazione e all’incremento dei valori aziendali e i termini del vantaggio per la massa.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

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