Con l’ordinanza n. 3281 del 13 febbraio 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha esaminato la legittimità di una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob a un esponente della Banca Popolare di Vicenza per la raccolta, prima della pubblicazione del prospetto, di intenzioni di acquisto relative a un aumento di capitale senza la prescritta informativa all’Autorità.
Questione esaminata
La Consob, all’esito di verifiche ispettive, aveva accertato che nei due mesi precedenti alla pubblicazione del prospetto dell’aumento di capitale del 2014 la banca aveva pianificato e svolto una raccolta riservata di manifestazioni di interesse all’acquisto delle azioni. L’attività non era stata comunicata alla Consob, in violazione dell’art. 95, comma 1, TUF e dell’art. 34-decies, comma 1, del Regolamento Emittenti. Al consigliere delegato e direttore generale era stata applicata, ai sensi dell’art. 94, comma 2, TUF, una sanzione di 50.000 euro.
Il ricorso poneva tre questioni: l’asserita lesione del diritto di difesa per la mancata ostensione integrale degli atti raccolti durante l’ispezione; l’individuazione delle norme applicabili e delle responsabilità del direttore generale nell’organizzazione e nella vigilanza sui servizi di investimento; la possibilità di imputare la violazione a titolo di dolo.
Principio affermato
La Corte ha affermato che l’accesso difensivo agli atti del procedimento Consob non si traduce in un diritto generalizzato a tutta la documentazione posseduta dall’Autorità. La prevalenza sulle esigenze di segretezza e riservatezza richiede che l’accesso sia concretamente indispensabile alla difesa e venga richiesto in modo circoscritto e mirato.
In materia di servizi di investimento, le disposizioni del TUF, il Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob e la normativa prudenziale bancaria devono essere coordinate secondo gerarchia, funzione e specialità. La disciplina di vigilanza non deresponsabilizza gli organi di amministrazione e direzione. I soggetti che esercitano funzioni gestorie o direttive sono destinatari di doveri particolarmente intensi e non possono invocare la distribuzione interna delle competenze per sottrarsi agli obblighi connessi al proprio ruolo.
Per gli illeciti amministrativi omissivi, una volta provata dall’Autorità la fattispecie tipica, opera la presunzione di colpa dell’art. 3 della legge n. 689/1981: incombe sul trasgressore dimostrare di avere agito diligentemente e nel rispetto dei precetti. La responsabilità sussiste per una condotta cosciente e volontaria, dolosa o colposa; l’accertata consapevolezza può comunque incidere sulla ricostruzione della responsabilità e sulla misura della sanzione.
Motivazione della Cassazione
Il primo motivo è stato giudicato infondato. Quanto alla fase amministrativa, il ricorrente non aveva utilizzato lo specifico rimedio previsto dall’art. 25 della legge n. 241/1990. In sede giudiziaria, la richiesta di esibizione era stata correttamente esclusa perché non dimostrava la stretta indispensabilità della documentazione e non era formulata in termini sufficientemente circoscritti. La Corte ha ricordato che il contraddittorio nel procedimento sanzionatorio Consob, nel regime temporale applicabile, ha natura procedimentale e partecipativa, diversa dal contraddittorio processuale tra parti poste sullo stesso piano davanti a un giudice terzo.
Il secondo motivo è stato respinto perché le violazioni attenevano ai servizi di investimento, materia nella quale il Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob opera come disciplina speciale di secondo livello. La Circolare n. 285 del 2013 integra il quadro prudenziale, ma non elimina gli assetti e le responsabilità stabiliti dalle norme primarie, né autorizza una preventiva deresponsabilizzazione degli amministratori o del direttore generale.
La Cassazione ha valorizzato l’interazione tra fonti europee e nazionali, primarie e secondarie, dalla quale emergono obblighi stringenti di vigilanza e di attivazione. Nel caso concreto, anche lo statuto della banca attribuiva al direttore generale una funzione centrale. La Corte d’appello aveva inoltre accertato una pianificazione della raccolta delle intenzioni di acquisto, obiettivi commerciali rilevanti e pressioni dirette al successo dell’aumento di capitale, nonché il ruolo propulsivo e consapevole dell’esponente sanzionato.
Il terzo motivo è stato ritenuto infondato. La qualificazione dolosa utilizzata dal giudice di merito non sostituiva la colpa come elemento costitutivo necessario dell’illecito amministrativo: rafforzava invece l’accertamento della riferibilità cosciente e volontaria della condotta e contribuiva alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Gli illeciti contestati, basati sull’inosservanza protratta di obblighi di condotta, hanno natura omissiva permanente finché l’inadempimento prosegue.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Rilevanza pratica
La pronuncia interessa direttamente gli esponenti bancari e gli operatori coinvolti nella preparazione di offerte al pubblico e aumenti di capitale. Le attività preliminari di raccolta di manifestazioni di interesse non sono un’area sottratta alla vigilanza: quando assumono i caratteri di una raccolta organizzata e pianificata, devono essere valutate alla luce degli obblighi informativi previsti dal TUF e dal Regolamento Emittenti.
La struttura delle deleghe interne non costituisce, da sola, una difesa sufficiente. Amministratori e dirigenti devono poter dimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi di organizzazione, controllo e vigilanza collegati alle proprie funzioni. La prova della diligente attivazione diventa quindi essenziale nei procedimenti sanzionatori.
Sul piano difensivo, la decisione indica anche come formulare le richieste di accesso ed esibizione: occorre identificare gli atti, spiegarne la concreta utilità e dimostrarne l’indispensabilità rispetto alle contestazioni. Una richiesta estesa e indistinta non supera automaticamente le esigenze di riservatezza. La consapevolezza della condotta, infine, può incidere non solo sull’accertamento della responsabilità, ma anche sulla quantificazione della sanzione.
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