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Finanziamenti infragruppo senza interessi: abuso del diritto e sanzioni (Cass. 8285/2026)

Con la sentenza n. 8285 del 2 aprile 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha confermato la natura abusiva di una serie di operazioni infragruppo che, attraverso conferimenti destinati formalmente a futuri aumenti di capitale, avevano consentito di finanziare società controllate senza remunerazione e di ottenere un risparmio d’imposta.

Questione esaminata

L’Amministrazione aveva recuperato a tassazione interessi attivi non contabilizzati su finanziamenti a società estere del gruppo. Secondo l’accertamento, la capogruppo aveva utilizzato una riserva sovrapprezzo azioni per trasferire capitali alle controllate mediante una concatenazione di conferimenti, senza effettiva patrimonializzazione e senza prevedere interessi.

La contribuente sosteneva che le operazioni rispondessero a valide ragioni economiche di finanziamento del gruppo, contestava l’applicazione del divieto di abuso del diritto e negava la legittimità delle sanzioni.

Principio affermato

Anche prima dell’introduzione dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, il divieto di abuso del diritto operava come principio generale antielusivo. Sono inopponibili all’Amministrazione le operazioni che utilizzano in modo distorto strumenti giuridici per ottenere un vantaggio fiscale indebito, in assenza di ragioni economiche apprezzabili diverse dal risparmio d’imposta.

La disciplina dell’art. 10-bis non si applica retroattivamente agli accertamenti notificati prima della sua entrata in vigore, ma ciò non elimina il precedente principio generale. Le sanzioni tributarie possono essere applicate anche alle condotte abusive; la colpa è presunta fino alla prova della sua assenza e la buona fede rileva soltanto in presenza di un errore inevitabile.

Motivazione della Cassazione

Il giudice regionale aveva ricostruito cronologicamente il conferimento destinato a futuro aumento di capitale, il successivo trasferimento delle risorse alle società collegate e il rientro dei capitali a semplice richiesta. La società formalmente destinataria della patrimonializzazione risultava sostanzialmente interposta, mentre la capogruppo aveva sostenuto costi finanziari passivi senza ricevere una remunerazione.

La Corte ha ritenuto adeguatamente dimostrata l’assenza di valide giustificazioni economiche e l’esclusiva finalità di ottenere un vantaggio fiscale. Le deduzioni sulle perdite di cambio non individuavano un fatto storico decisivo omesso: la sentenza le aveva considerate e ne aveva escluso la forza probatoria, anche perché mancava il bilancio consolidato del gruppo.

Le altre censure miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove o non rispettavano i requisiti del ricorso per cassazione. Quanto alle sanzioni, la società non aveva dimostrato l’assenza di colpa né un errore inevitabile. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

Rilevanza pratica

Nei finanziamenti infragruppo non è sufficiente attribuire all’operazione la forma di conferimento o aumento di capitale. Devono essere coerenti la sostanza economica, la durata dell’investimento, i poteri di restituzione, la remunerazione e l’effettiva patrimonializzazione del beneficiario.

Verbali societari, piani finanziari e ragioni organizzative devono essere accompagnati da comportamenti concreti conformi alla forma prescelta. In mancanza, l’Amministrazione può riqualificare l’operazione, recuperare i componenti reddituali non dichiarati e applicare le sanzioni.

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