Annullamento d’ufficio del ruolo ex l. n. 228/2012 e necessaria verifica del contenuto dell’istanza (Cass. civ. Sez. 5 n. 5099 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti istanza di sospensione ex art. 1, comma 538, della legge n. 228/2012 senza ottenere risposta dall’Agenzia delle Entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del citato articolo (come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell’istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. Ne consegue che il mero decorso del termine e l’assenza di risposta non sono idonei a produrre di per sé l’effetto annullatorio, senza una delibazione della natura della doglianza. L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, salvo che il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Il Fatto
La contribuente impugnava varie cartelle di pagamento relative a diversi tributi. A seguito del silenzio protrattosi per 220 giorni sull’istanza di sospensione presentata ai sensi della legge n. 228/2012, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario. Il giudice di prime cure aveva fondato la decisione sull’assenza di un atto della procedura esecutiva, essendo stata presentata un’istanza di sgravio sulla base di un estratto di ruolo; il giudice d’appello era invece pervenuto alla stessa conclusione sul presupposto della tardività del ricorso originario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 1, commi 537 e seguenti, della legge n. 228/2012 e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. I motivi sono stati dichiarati inammissibili per violazione del principio di autosufficienza: la ricorrente non aveva trascritto il contenuto della dichiarazione di sospensione né indicato il luogo processuale in cui il documento era stato introdotto, impedendo alla Corte ogni controllo sull’istanza.
La verifica del contenuto dell’istanza è stata ritenuta essenziale, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’effetto di annullamento dipende dalla concreta riconducibilità della fattispecie alle ipotesi tipizzate dalle lettere a)-f) del comma 538 dell’art. 1 della legge n. 228/2012. Non esiste un automatico discarico dei ruoli, essendo la ratio legis diretta a evitare che le istanze siano meramente strumentali e defatigatorie, mirando a saturare la capacità di risposta dell’Amministrazione finanziaria.
Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione illogica, è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato. La Corte ha richiamato l’orientamento per cui il vizio di contraddittorietà ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti che non consentano di comprendere la decisione adottata, evenienza non riscontrabile nel caso di specie, risultando chiare le ragioni dell’inammissibilità del ricorso originario.
La Corte ha inoltre precisato che la denunciata lesività dell’estratto di ruolo non può prescindere dal rilievo che, secondo le Sezioni Unite, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 ha plasmato l’interesse ad agire, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera il bisogno di tutela giurisdizionale. La disposizione si applica anche ai processi pendenti, dovendo lo specifico interesse essere dimostrato anche nel grado di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento della sanzione di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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