Abuso del processo tributario per scarso valore economico della lite (Cass. civ. Sez. V n. 10356 del 19.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della condanna prevista dall’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. per abuso del processo, costituisce, nel giudizio di cassazione, indice sintomatico di un uso strumentale del processo lo scarso valore economico della controversia, qualora l’impugnazione si caratterizzi per la mancata prospettazione di questioni giuridiche o di rilevanza nomofilattica o aventi ricadute economiche rilevanti in contenziosi seriali, anche se ciascuno di scarso valore, e si riveli palesemente inammissibile e/o infondata. La previsione dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, salvo che il ricorrente non alleghi ragioni di fatto diverse tra le due pronunce.
Il Fatto
Il Comune aveva liquidato l’ICI per l’anno di imposta 2010 in relazione a beni di cui la contribuente era risultata comproprietaria nella misura del 33,33%. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento, dolendosi del difetto di motivazione dell’atto e della mancata applicazione dell’esenzione per l’abitazione principale.
La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, dolendosi dell’omesso esame di fatti decisivi, della violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., della mancata applicazione degli artt. 1 d.l. n. 93/2008 e 5 del regolamento comunale, e dell’eccessività delle spese liquidate.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è respinto. La Corte esamina anzitutto le censure relative all’immobile di cui alla particella n. 550, sub. 0. Il primo motivo, articolato ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., è inammissibile in forza della cosiddetta doppia conforme: l’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. preclude l’impugnazione della sentenza di appello che conferma quella di primo grado, e la contribuente non ha allegato la diversità delle ragioni di rigetto dei due giudici di merito.
La Corte precisa che la decisione di appello non deve corrispondere in toto a quella di primo grado, essendo sufficiente che le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali. Non osta alla doppia conforme il fatto che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare la statuizione assunta dal primo giudice.
Le censure di omesso esame, di violazione dell’art. 2697 cod. civ. e di violazione dell’art. 2729 cod. civ. risultano inammissibili sotto un primo profilo, perché coinvolgono la Corte in un riesame del merito e in un’inammissibile terzo grado di giudizio. Esse sono altresì infondate: il giudice regionale ha tratto il convincimento della riferibilità del bene alla contribuente dall’iscrizione in catasto, elemento presuntivo valido al di fuori dell’ipotesi della rivendicazione, per la quale l’art. 948 cod. civ. prevede invece un regime probatorio rigoroso. La proprietà può essere provata anche con presunzioni e quindi mediante le risultanze catastali.
Anche il motivo sull’esenzione per abitazione principale è inammissibile e infondato. La Corte ribadisce che la motivazione dell’avviso di accertamento è requisito formale di validità dell’atto impositivo, distinto dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa fiscale. L’onere motivazionale dell’atto non comporta l’obbligo di esporre le ragioni del mancato riconoscimento delle esenzioni, spettando al contribuente dedurre e provare la causa di esclusione dell’imposta. La qualità di abitazione principale attiene al merito della controversia e non al contenuto motivazionale dell’atto.
Il motivo sulle spese è infondato. Nel vigore del d.m. n. 55/2014, nel testo anteriore alle modifiche del d.m. n. 37/2018, la liquidazione contenuta entro i valori tabellari non è sottoposta al controllo di legittimità. L’importo massimo liquidabile era di gran lunga superiore a quello riconosciuto dal giudice di merito, prossimo al valore medio.
La Corte accoglie invece la doglianza officiosa in tema di abuso del processo. A fronte di un valore dichiarato di complessive 70,18 €, inferiore al contributo unificato, il ricorso si è distinto per l’articolazione di motivi palesemente inammissibili e infondati, senza porre questioni di rilevanza nomofilattica. La condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. ha natura sanzionatoria dell’abuso e funzione indennitaria, come chiarito dalla Corte cost. n. 77 del 2018 e dalla Corte cost. n. 139 del 2019. La contribuente è pertanto condannata al pagamento, oltre alle spese, di una somma equitativamente determinata.
Nota della Redazione
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