Dipendente dell’Ambasciata USA residente in Italia: contributi previdenziali esclusi dal reddito (Cass. 13883/2026)
Con l’ordinanza n. 13883 del 13 maggio 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha esaminato il trattamento fiscale delle retribuzioni percepite da un cittadino italiano, fiscalmente residente in Italia, per il lavoro svolto presso l’Ambasciata degli Stati Uniti. La decisione affronta anche la corretta determinazione della base imponibile quando dalla retribuzione siano stati trattenuti contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore.
Questione esaminata
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008. Il contribuente sosteneva, tra l’altro, che le remunerazioni corrisposte dall’Ambasciata statunitense fossero imponibili esclusivamente negli Stati Uniti, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni, e contestava l’inclusione nella base imponibile di 4.184,42 euro di contributi previdenziali già trattenuti sulla retribuzione.
La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto in motivazione la necessità di scorporare i contributi, ma non aveva tradotto tale rilievo in una coerente rideterminazione della pretesa fiscale.
Principio affermato
La Cassazione ha confermato che le remunerazioni del cittadino italiano residente in Italia e dipendente dell’Ambasciata degli Stati Uniti sono imponibili in Italia. Ha però accolto il motivo relativo ai contributi previdenziali, affermando che quelli a carico del lavoratore, versati in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR.
Il giudice tributario deve quindi rideterminare l’imposta, eliminando dalla base imponibile le somme che la legge esclude dal reddito.
Motivazione della Cassazione
Quanto alla potestà impositiva, la Corte ha rilevato che il contribuente era cittadino italiano e fiscalmente residente in Italia e che l’unico collegamento con l’ordinamento statunitense era costituito dal datore di lavoro. La sede diplomatica non può essere considerata territorio straniero ai fini invocati dal ricorrente. La Convenzione Italia–Stati Uniti e la disciplina internazionale sulle relazioni diplomatiche non determinavano, nel caso concreto, un’esenzione dalla tassazione italiana.
Sui contributi, la Corte ha osservato che l’art. 51 TUIR esclude espressamente dal reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, tanto se posti a carico del datore di lavoro quanto se trattenuti al lavoratore. Nel caso esaminato, il CUD attestava la trasmissione dei dati all’INPS ed era incontestata la trattenuta di 4.184,42 euro. L’inclusione di tale importo nell’imponibile costituiva pertanto una violazione del criterio legale di determinazione del reddito, non un semplice errore materiale di calcolo.
La Cassazione ha accolto il terzo motivo, rigettato gli altri due, cassato la sentenza sul punto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché proceda alla riliquidazione dell’imposta previa decurtazione dei contributi già trattenuti.
Rilevanza pratica
La pronuncia chiarisce che il rapporto di lavoro con una rappresentanza diplomatica straniera non rende automaticamente esente in Italia la retribuzione del dipendente italiano qui residente. Allo stesso tempo, l’Amministrazione finanziaria e il giudice tributario devono rispettare le esclusioni previste dall’art. 51 TUIR: i contributi previdenziali obbligatori trattenuti non rappresentano un arricchimento disponibile e non possono essere tassati come reddito.
In casi analoghi è quindi essenziale verificare sia la residenza fiscale e le disposizioni convenzionali applicabili, sia la composizione della retribuzione certificata e l’effettivo scorporo delle trattenute previdenziali dalla base imponibile.