Obbligo di motivazione sulla sussistenza di incertezze rilevanti nella dichiarazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 23411 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni, la comunicazione di irregolarità di cui all’art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 (cd. avviso bonario) costituisce adempimento indefettibile solo quando sussistano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. La sua omessa notifica determina la nullità della cartella di pagamento esclusivamente in tale evenienza. Il giudice tributario che annulli la cartella per la mancata comunicazione deve individuare puntualmente le ragioni per cui ritiene sussistenti dette incertezze; l’affermazione apodittica della loro esistenza integra il vizio di motivazione apparente, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa all’esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Modello Unico presentata per l’anno 2006. Con tale atto l’Amministrazione recuperava imposte IRAP e IVA dichiarate e non versate, nonché un credito d’imposta per incremento dell’occupazione ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione. Proseguito dalla curatela dopo l’interruzione del giudizio per intervenuto fallimento, il ricorso veniva rigettato dal giudice di prime cure, che rideterminava le sanzioni.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva invece l’appello della curatela, annullando la cartella per nullità derivante dall’omessa notifica della comunicazione di irregolarità, ritenuta necessaria sussistendo “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, senza tuttavia specificare quali. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti avevano dedotto il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo motivo.
Richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ha ricordato che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Nel caso di specie, la sentenza della CGT2 aveva affermato in modo tautologico la sussistenza delle “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, senza chiarire per quali motivi la fattispecie presentasse tale presupposto. La Corte ha precisato che la comunicazione di irregolarità non è prevista indefettibilmente per l’iscrizione a ruolo conseguente alla liquidazione dell’imposta all’esito del controllo automatizzato, ma solo in presenza delle richiamate incertezze; solo in tale evenienza l’omissione determina la nullità della cartella. È quindi necessario che il percorso argomentativo del giudice le individui puntualmente, non potendo limitarsi ad affermarne apoditticamente la presenza.
La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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