Esterovestizione: la sede estera reale non esclude la residenza fiscale italiana (Cass. 3594/2026)
Con l’ordinanza n. 3594, depositata il 17 febbraio 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha chiarito che l’esistenza materiale e non fittizia di una sede legale all’estero non basta a escludere l’esterovestizione di una società.
Questione esaminata
La controversia riguardava una società con sede legale a San Marino, alla quale l’Amministrazione finanziaria contestava di essere fiscalmente residente in Italia per gli anni dal 2007 al 2010. Secondo la verifica, la gestione effettiva era riconducibile a un soggetto operante in Italia e l’attività si inseriva in rapporti produttivi con imprese italiane.
I giudici tributari avevano annullato la pretesa ritenendo non adeguatamente dimostrata la fittizietà della sede sanmarinese. L’Agenzia delle entrate ha censurato questa impostazione perché l’art. 73, comma 3, TUIR non richiede che la sede estera sia inesistente o simulata.
Principio affermato
L’esterovestizione può configurarsi anche quando la sede legale estera è reale. Ai fini della residenza fiscale occorre accertare se in Italia si trovi la sede dell’amministrazione, intesa come luogo dell’effettiva gestione e direzione dell’ente, oppure l’oggetto principale dell’attività.
La verifica deve riguardare in modo complessivo gli elementi sostanziali: luogo di assunzione delle decisioni strategiche e operative, residenza e riunioni degli amministratori, gestione dei rapporti interni e con i terzi, conservazione delle scritture, organizzazione dell’attività e svolgimento dell’oggetto sociale. Non è sufficiente isolare singoli indizi o limitarsi alla presenza fisica di un ufficio e della documentazione contabile all’estero.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha osservato che il giudice d’appello aveva concentrato l’indagine sulla mancata prova della fittizietà della sede di San Marino, valorizzando l’esistenza dei locali e la tenuta della contabilità presso un professionista locale. In tal modo aveva però trascurato la questione decisiva posta dall’art. 73 TUIR: stabilire dove fosse concretamente esercitata l’attività di amministrazione e direzione e dove fosse svolto l’oggetto principale.
La sede effettiva non coincide necessariamente con la sede legale. Occorre individuare il luogo nel quale vengono assunte le decisioni di impulso e strategia imprenditoriale, operano gli organi amministrativi e si sviluppa in modo sostanziale la gestione societaria. Analogamente, l’oggetto principale va riferito all’attività essenziale diretta a realizzare gli scopi indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Il giudice di merito non aveva valutato unitariamente gli elementi indiziari indicati nell’accertamento, ma li aveva esaminati in modo frammentario e aveva aderito acriticamente alla decisione di primo grado. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria delle Marche per un nuovo esame.
Rilevanza pratica
La pronuncia conferma che una società estera non può fondare la propria difesa soltanto sulla disponibilità di locali, su un recapito o sulla tenuta formale della contabilità fuori dall’Italia. È necessario dimostrare che all’estero si svolgano realmente la direzione, le decisioni e l’attività caratteristica.
Per i gruppi transfrontalieri assume quindi rilievo la coerenza tra assetto documentale e realtà operativa: verbali, poteri degli amministratori, flussi decisionali, personale, contratti, comunicazioni e organizzazione produttiva devono riflettere un’autonomia effettiva. L’Amministrazione, dal canto suo, deve fondare la contestazione su una valutazione complessiva degli indizi e non sulla sola presenza di collegamenti economici con l’Italia.