Motivazione apparente se il giudice ignora le contestazioni dell’Ufficio sulle operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 10993 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione di costi e imposte relative a operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia assolto l’onere di fornire elementi, anche indiziari o presuntivi, della fittizietà dell’operazione, spetta al contribuente dimostrarne l’effettiva esistenza, senza che a tal fine sia sufficiente l’esibizione della fattura o la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, poiché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice; tale nullità ricorre ove il giudice d’appello, a fronte delle puntuali deduzioni dell’Ufficio sulla sostanziale inattendibilità della documentazione prodotta dal contribuente, si limiti a ribadire gli elementi valorizzati dal primo giudice senza confrontarsi con quelle deduzioni.
Il Fatto
A seguito di un avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate rettificava il reddito di una ditta individuale per l’anno d’imposta 2007, contestando la detrazione di costi relativi ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, in quanto intrattenute con una società rivelatasi una mera “cartiera”.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente, ritenendo non fornita la prova di avere ricevuto la merce indicata nelle fatture contestate e di averne pagato il corrispettivo. La Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva l’appello, reputando insufficiente la sola qualità di cliente della “cartiera” a dimostrare il coinvolgimento nella frode, valorizzando i flussi di ingresso del materiale, la successiva rivendita e i documenti di trasporto prodotti dal contribuente. Avverso tale sentenza, l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia aveva dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente, richiamando il principio per cui la motivazione è solo apparente quando non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha quindi ricostruito il riparto dell’onere probatorio in materia di operazioni oggettivamente inesistenti: l’Amministrazione, che contesti l’indebita detrazione, ha l’onere di provare, anche in forma indiziaria o presuntiva, che l’operazione non è mai stata posta in essere, ma non quello di dimostrare la mala fede del contribuente. Una volta assolta tale prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione, non essendo sufficiente l’esibizione della fattura o la regolarità formale dei mezzi di pagamento, normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
Applicando tali principi, la Cassazione ha rilevato che la CTR non si era confrontata con le specifiche deduzioni dell’Amministrazione, relative alla sostanziale inattendibilità dei documenti di trasporto e delle attestazioni di pesatura, nonché alla natura di “cartiera” della controparte contrattuale. Il giudice d’appello si era limitato a ribadire gli elementi valorizzati dal primo giudice, muovendo dall’erroneo presupposto che la documentazione non fosse stata contestata dall’Ufficio, laddove le contestazioni erano state puntualmente mosse nel corso del procedimento. Tale omissione ha determinato una motivazione apodittica e meramente apparente, poiché il giudice non ha spiegato le ragioni per cui le deduzioni dell’Ufficio, astrattamente idonee a inficiare il ragionamento, dovessero essere disattese. Il secondo motivo, relativo alla violazione delle norme sul riparto dell’onere probatorio, è stato assorbito dall’accoglimento del primo.
Nota della Redazione
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