Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dall’appellante (Cons. Stato Sez. II n. 1038 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione, espressa e motivata, dell’appellante di non avere più interesse alla coltivazione del gravame fa venire meno l’interesse alla decisione e determina l’improcedibilità dell’appello per carenza d’interesse. Il principio trova fondamento negli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., oltre che nell’elaborazione di questo Consiglio. Alla declaratoria di improcedibilità consegue la conferma della sentenza impugnata. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente la parte appellante, anche quando le spese di lite siano compensate come congiuntamente richiesto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al T.a.r. Liguria la nota con cui il Comune comunicava i motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza di accertamento di conformità relativa alla realizzazione, in fregio ad una serra, di quattro locali accessori interrati. Il diniego richiamava per relationem il parere negativo espresso dalla Soprintendenza competente.
Il Tribunale ha respinto il ricorso e compensato le spese, ritenendo necessario documentare la legittimità e la consistenza originaria della serra e osservando che solo le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici restano escluse dall’autorizzazione paesaggistica. L’appellante ha proposto appello articolando tre motivi, dolendosi in particolare dell’omessa pronuncia su alcuni motivi del ricorso introduttivo. Nel corso del giudizio ha poi depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta la questione in via preliminare, prima di ogni esame nel merito dei motivi di gravame. La dichiarazione depositata dall’appellante il 21 novembre 2025 è espressa e motivata, e configura un’evenienza idonea a far venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
Il Collegio richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio, in particolare le sentenze Sez. V n. 3563 del 2014 e Sez. V n. 1258 del 2012, e le norme di riferimento rappresentate dagli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a.. Su questa base qualifica la sopravvenuta carenza d’interesse come causa di improcedibilità del gravame.
La conseguenza è duplice. Sul piano processuale, l’appello è dichiarato improcedibile; sul piano sostanziale, resta confermata la sentenza di primo grado, che non viene riformata né travolta dalla declaratoria. Il giudice d’appello non è quindi chiamato a riesaminare i motivi proposti, perché la sopravvenuta assenza di interesse preclude la decisione nel merito.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione come congiuntamente richiesto dalle parti. Resta invece un profilo ulteriore: ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al grado di giudizio, la parte appellante. La declaratoria di improcedibilità, pur non essendo un rigetto nel merito, non esonera dunque l’appellante dalle conseguenze economiche del gravame proposto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.