Obbligo vaccinale, tassative le conseguenze della sospensione dal servizio (C.G.A.R.S. n. 211 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le conseguenze pregiudizievoli della sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale sono soltanto quelle espressamente previste dalla norma primaria che le disciplina. L’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 172/2021, prevede unicamente la privazione della retribuzione e di ogni altro compenso, senza richiamare il dPCM 12 ottobre 2021 né alcuna disposizione che autorizzi la decurtazione di anzianità e ferie. La disciplina emergenziale è di stretta interpretazione e non tollera applicazioni analogiche. Ne consegue che l’Amministrazione non può applicare in via amministrativa la perdita dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria maturati nel periodo di sospensione, quando tali effetti non siano espressamente contemplati dalla fonte primaria.

Il Fatto

Due appartenenti al personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico hanno impugnato davanti al TAR Sicilia i provvedimenti con cui il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco aveva accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e disposto la sospensione dall’attività lavorativa, senza retribuzione né altro emolumento e con decurtazione di ferie e anzianità. I ricorrenti avevano esteso l’impugnazione agli atti conseguenziali, comprese le norme regolamentari richiamate.

Il TAR Sicilia, Sez. I, ha respinto il ricorso richiamando le sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023. I lavoratori hanno proposto appello, riproponendo i motivi del primo grado e lamentando il difetto di motivazione. Nel giudizio d’appello il Ministero dell’Interno ha eccepito l’inammissibilità del gravame per la sua asserita genericità. Il C.G.A.R.S., rilevata la pendenza di un rinvio pregiudiziale davanti alla CGUE, ha sottoposto alle parti la questione della sospensione impropria del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, rilevando che gli appellanti hanno criticato le conclusioni del giudice di prime cure con censure riferite alla sentenza impugnata.

Sul merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo emergenziale. L’art. 9-quinquies del d.l. n. 52/2021 consentiva l’accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base, ottenibile anche mediante tampone, e qualificava l’assenza come ingiustificata; il comma 6 prevedeva la possibilità, per il Presidente del Consiglio, di adottare linee guida per le modalità organizzative. L’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 — introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 172/2021 — ha poi previsto l’obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, con sospensione dal servizio e privazione della retribuzione, senza alcun richiamo al dPCM 12 ottobre 2021 o alla norma che ne autorizza l’adozione.

Da qui la conclusione centrale. Il dPCM 12 ottobre 2021, che all’allegato 1, punto 1.4, esclude la maturazione di ferie e comporta la perdita di anzianità per le giornate di assenza ingiustificata, non è invocabile nella fattispecie dell’art. 4-ter, perché previsto dalla fonte primaria solo per una fattispecie diversa, relativa all’accesso con green pass. Le due discipline differiscono anche sostanzialmente: solo nella seconda manca un obbligo vaccinale generalizzato con sospensione dal servizio.

Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 15 del 2023, secondo cui il legislatore ha previsto la sospensione come impossibilità temporanea non imputabile. La disciplina emergenziale è di stretta interpretazione e non può applicarsi per via analogica. Poiché la norma primaria non contempla la detrazione di anzianità e ferie, tali effetti non possono essere applicati in via amministrativa. Il motivo rubricato sub I è quindi fondato.

La Corte accoglie l’appello e annulla i provvedimenti nella parte in cui prevedono che i giorni di sospensione non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della corrispondente anzianità. Per il resto, in attesa della decisione della CGUE sulle questioni pregiudiziali, dispone la sospensione impropria del giudizio, con riassunzione a cura della parte più diligente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della decisione europea.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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