Improcedibile il ricorso per accesso agli atti se sopravviene diniego (TAR Campania n. 134 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotti un provvedimento esplicito in risposta all’istanza del privato. L’adozione di un atto ultimativo del procedimento, ancorché di contenuto negativo, fa venir meno l’inerzia e con essa l’interesse ad agire, non rilevando che il provvedimento sia tardivo rispetto al termine di legge: il decorso del termine ha funzione meramente acceleratoria e non inficia la validità dell’atto tardivamente adottato. È invece inammissibile per difetto di interesse il ricorso per motivi aggiunti che impugni un provvedimento di diniego meramente confermativo, adottato senza nuova istruttoria e nuova motivazione su un’istanza identica a quella già respinta e non tempestivamente impugnata.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 25 luglio 2025, a mezzo PEC, al Comune di Lauro un’istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990. Oggetto della richiesta erano i provvedimenti e il contratto relativi all’occupazione o detenzione di un fondo di proprietà comunale da parte di una società controinteressata, nonché l’atto di quantificazione del canone per l’occupazione abusiva.

Preso atto della persistente inerzia dell’ente, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento. Nelle more del giudizio, il Comune ha respinto l’istanza con nota prot. 9105 del 3 novembre 2025, rilevando che essa era identica a una precedente richiesta già respinta con provvedimento del 21 marzo 2025, a sua volta non impugnato. Avverso tale nota la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le forme di tutela apprestate al privato dinanzi all’inerzia pubblicistica. Al di fuori dei tassativi casi di silenzio legalmente qualificato, si configura il silenzio inadempimento, circoscritto alla violazione dell’obbligo giuridico di provvedere, stigmatizzabile con i rimedi degli artt. 31 e 117 c.p.a. L’art. 2 L. 241/1990 impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento entro i termini di legge.

Il giudice richiama un proprio precedente (TAR Potenza, Sez. I, n. 212 del 2020) per affermare che il decorso del termine non costituisce causa di illegittimità del provvedimento tardivo, né preclude la prosecuzione dell’istruttoria: in assenza di decadenza del potere, al termine va attribuita funzione meramente acceleratoria. Per la declaratoria di illegittimità del silenzio occorre che perduri l’inerzia al momento della pronuncia. L’adozione di un provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, se anteriore, o improcedibile per sopravvenuta carenza, se successivo.

Su tali basi il ricorso principale è dichiarato improcedibile: il Comune, in data 3 novembre 2025, ha respinto la richiesta con provvedimento esplicito, facendo venir meno l’inerzia.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio richiama l’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39, comma 1, c.p.a., e l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011: non basta l’astratta idoneità a conseguire un risultato utile, occorrendo un vantaggio concreto e attuale. Ricorda poi il principio per cui l’atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma. Distingue l’atto di conferma in senso proprio dall’atto meramente confermativo: solo il primo, preceduto da nuova istruttoria e nuova ponderazione, sostituisce l’atto confermato; il secondo, adottato senza nuova istruttoria né nuova motivazione, non onera all’impugnazione.

Poiché la seconda istanza ripete pedissequamente la prima, il Comune non ha dovuto compiere alcuna nuova istruttoria. Il diniego è dunque meramente confermativo e il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile, non potendo riaprire il termine decadenziale. Le spese sono compensate in ragione della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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