Scheda valutativa militare, obbligo motivazionale rafforzato in caso di brusco arretramento (Cons. Stato n. 10395 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scheda valutativa dei militari è adeguatamente motivata quando il giudizio sintetico finale è in rapporto di coerenza e consequenzialità con i giudizi analitici espressi nelle singole voci, non essendo necessario il richiamo all’art. 3 della legge n. 241/1990 né a fatti di carriera ulteriori. L’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione e l’autonomia dei giudizi relativi a periodi diversi non impediscono di ravvisare l’eccesso di potere quando il livello dei precedenti sia macroscopicamente elevato e il giudizio risulti, a prima vista, del tutto inadeguato rispetto ad essi. In tal caso è necessaria una motivazione specifica, ancorché sintetica, da inserire negli appositi spazi del modulo ministeriale, idonea a sostenere una modificazione in peius repentina e significativa, tendenzialmente pari o superiore a due livelli della qualifica finale e riferita a elementi strutturalmente non suscettibili di rilevanti variazioni nel breve periodo. Non è ammesso il recupero, a sostegno del peggioramento, di riferimenti retroattivi che rimettono in discussione valutazioni pregresse ormai incontrovertibili.
Il Fatto
Un maresciallo dell’Arma dei carabinieri impugnava davanti al TAR Lombardia la scheda valutativa relativa all’anno 2021, con la quale il Comando provinciale competente gli aveva attribuito la qualifica finale “nella media”. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 688 e ss. del d.P.R. n. 90/2010, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione, lamentando eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità e difetto di motivazione in ordine al mutamento dei giudizi sulle singole qualità.
Il Ministero della difesa si costituiva resistendo. Il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese. Il militare proponeva appello, articolando due motivi, entrambi incentrati sull’eccesso di potere: difetto di motivazione e travisamento dei presupposti, anche con riguardo all’incidenza di una sentenza di assoluzione in sede penale militare sul giudizio impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama l’orientamento consolidato sulla scheda valutativa di cui all’art. 1025 del d.lgs. n. 66/2010. Il giudizio dei superiori gerarchici è adeguatamente motivato quando è in armonia con i singoli giudizi resi per ciascuna voce delle qualità considerate e il documento è redatto in conformità ai modelli fissati dal d.P.R. n. 90/2010, senza che residui spazio per il paradigma generale dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
La motivazione, osserva il Collegio, è generata dall’insieme dei giudizi imparziali riportati a fianco di ciascuna voce. Poiché le schede sono compilate su moduli non sostituibili, l’onere motivazionale è assolto dalla coerenza e consequenzialità tra le voci, nei limiti oggettivi del documento. Viene ribadita l’autonomia dei giudizi relativi ai diversi periodi di carriera, caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica, e l’insussistenza di un diritto acquisito alla immodificabilità in peius delle valutazioni positive.
Il Consiglio precisa però che, in presenza di una notevole e repentina modificazione in peius con sensibile scostamento rispetto alle valutazioni passate — come un immediato abbassamento di due o più livelli — è necessaria una motivazione specifica, ancorché sintetica, negli appositi spazi della scheda. Sintomi di eccesso di potere emergono quando il livello dei precedenti è macroscopicamente elevato da rendere a prima vista inadeguato il giudizio attribuito.
Nel caso concreto il Collegio ritiene irrilevanti l’assoluzione in sede penale militare, l’assenza di sanzioni disciplinari e l’attribuzione di onorificenza, trattandosi di profili non vincolanti o non decisivi. È invece fondata la censura sul difetto di motivazione: negli otto anni precedenti, e anche in quelli successivi, l’appellante era sempre stato valutato “eccellente”; la regressione è stata immediata di due livelli, da “eccellente” a “nella media”; il peggioramento ha riguardato elementi quali capacità di concentrazione, preparazione professionale, motivazione al lavoro e predisposizione al comando, strutturalmente refrattari a significative variazioni in peius nel breve periodo.
Le motivazioni del compilatore e del revisore sono solo apparentemente approfondite e si concentrano sui rapporti interpersonali, con riferimenti retroattivi illegittimi che rimettono in discussione valutazioni anteriori incontrovertibili. L’appello è pertanto accolto, il ricorso di primo grado è accolto e la scheda è annullata, ferme restando le ulteriori valutazioni dell’amministrazione, da esercitarsi con esito libero. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Nota della Redazione
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