Requisito di non essere imputato e sopravvenuta prescrizione non neutralizzano l’esclusione (Cons. Stato n. 10396 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di partecipazione di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, previsto dalla lex specialis della procedura concorsuale militare, deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda e la sua mancanza è oggettiva. La sopravvenuta sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione non neutralizza ex tunc il difetto del requisito, perché non contiene alcun accertamento di merito sulla non colpevolezza dell’imputato. L’esclusione dall’arruolamento e dalla conseguente immissione in servizio permanente costituisce atto vincolato, nel quale l’amministrazione non esercita alcun bilanciamento di interessi. Ne deriva l’irrilevanza dei vizi formali e procedimentali, assorbiti dalla legittimità sostanziale del provvedimento, e l’insussistenza della violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Il Fatto

Il ricorrente risultava vincitore nel 2014 del concorso per volontari in ferma prefissata quadriennale della Marina militare e, dopo il quadriennio, transitava in servizio permanente effettivo con decorrenza dal 31 dicembre 2018, classificandosi ai primi posti della propria categoria. Nel febbraio 2020 l’amministrazione avviava il procedimento di decadenza dall’arruolamento e dall’immissione nei ruoli permanenti, avendo accertato che alla data di presentazione di entrambe le domande egli era imputato per il delitto di calunnia, in pendenza di un procedimento definito con rinvio a giudizio.

Il Ministero della difesa disponeva quindi l’esclusione dalla ferma e dalla procedura di immissione in servizio permanente. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e compensava parzialmente le spese; l’interessato proponeva appello, deducendo l’erroneità dei presupposti, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la contrarietà dell’esito ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, anche in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rileva che la richiesta di rinvio a giudizio risaliva al 2013 e che il decreto di rinvio era stato notificato prima della domanda di partecipazione alla prima procedura. Il requisito di non essere imputato per delitti non colposi, posto dall’art. 2, comma 1, lettera f), del bando di cui al decreto interdirigenziale n. 273 del 28 novembre 2013, era dunque oggettivamente assente, tanto per la ferma quadriennale quanto per l’immissione nei ruoli permanenti. La carenza del requisito per la prima procedura travolge anche l’esito della seconda, perché l’accesso al servizio permanente presupponeva lo svolgimento del quadriennio.

Il Collegio ritiene il requisito legittimo, in linea con la disciplina ministeriale e con l’art. 635 del d.lgs. n. 66/2010. Quanto alla sopravvenuta sentenza penale, essa è di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione, non di assoluzione: manca un accertamento sulla non colpevolezza e permane l’incertezza sulla fattispecie concreta. È quindi inconferente il richiamo all’orientamento che valorizza l’assoluzione sopravvenuta come neutralizzazione postuma del difetto, richiamato dall’appellante nelle pronunce del 2022 e del 2025 del medesimo Consesso.

Nessun affidamento legittimo può predicarsi a fronte della mancanza dei requisiti, né rileva il lungo tempo trascorso. La sentenza di assoluzione per la falsa dichiarazione, intervenuta dopo la decisione di primo grado, ha confermato l’oggettiva falsità della dichiarazione, escludendo solo il dolo. Quanto al dedotto vizio procedimentale, l’assorbimento implicito degli altri profili è legittimo: la vicenda attiene ad attività amministrativa vincolata e l’accertata mancanza del requisito assorbe ogni censura formale.

Il principio di proporzionalità non è violato, perché l’amministrazione ha emanato doverosamente un atto a contenuto vincolato, senza margine discrezionale né bilanciamento di interessi. Non è praticabile la lettura costituzionalmente orientata proposta dall’appellante, mancando un’assoluzione nel merito idonea a incidere sul rapporto tra accesso alle procedure concorsuali e presunzione di innocenza. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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