Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2045 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato del titolo e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato. In caso di inutile decorso di tale termine, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con applicazione analogica della disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Non è dovuta la condanna agli interessi quando il titolo azionato nulla dispone in tal senso.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario che gli aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui, erogato tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per alcuni anni scolastici. Con lo stesso titolo l’amministrazione era stata condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.500,00.
Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine per l’esecuzione spontanea, documentando il passaggio in giudicato del titolo e la notifica dello stesso. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Quanto al passaggio in giudicato, il dato risulta da attestazione agli atti del giudizio; quanto al termine, è stata fornita prova dell’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
In caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della DGOSV del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del plesso amministrativo, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha escluso la corresponsione di un compenso al commissario, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un orientamento di merito amministrativo richiamato dal giudice.
È stata invece disattesa la richiesta di condanna al pagamento degli interessi, poiché il titolo azionato nulla dispone in tal senso e in ragione della natura del credito vantato.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, ha imposto il deposito degli atti tramite la procedura P.A.T. con il modulo dedicato agli ausiliari, e ha qualificato ogni ritardo nell’esecuzione come ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, seguono la soccombenza a carico dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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