Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Toscana n. 535 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione del ricorso. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Non residua alcun margine per una pronuncia nel merito o per un esame officioso dei motivi: l’unico esito coerente con la dichiarazione resa è la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite seguono la regola della compensazione quando le parti non si oppongano.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima, ha impugnato la delibera di Giunta e la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha individuato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime destinate ad attività turistico-ricreative e sportive. Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti chiedevano, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e rimessione alla Corte costituzionale, l’accertamento della natura di rapporto pluriennale di durata indefinita e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione.
Costituitisi il Comune di Viareggio, l’Agenzia del Demanio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il rigetto, la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse all’accoglimento del ricorso. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e la qualifica come fatto processualmente rilevante ai fini della decisione. Richiama il costante orientamento secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il fondamento è ricondotto al principio dispositivo che governa il processo amministrativo: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la sola presa d’atto del giudice. Il Tribunale richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4033, che esclude qualsiasi potere officioso di scrutinio del merito.
Ne consegue che il thema decidendum non può essere esaminato nel merito: l’oggetto del giudizio si esaurisce nella verifica della ritualità e dell’attualità della dichiarazione, con declaratoria di improcedibilità del ricorso. La pronuncia si conforma alla dichiarazione resa dalla parte, senza alcuna valutazione sulle censure di incompatibilità con il diritto dell’Unione o sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente, valorizzando anche la non opposizione alla compensazione manifestata dalla difesa del Comune. Il Tribunale ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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