Protezione speciale e conversione del permesso: resta ferma la facoltà (TAR Toscana n. 1039 del 25.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione transitoria dell’art. 7, comma 3, del D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, conserva espressamente la facoltà di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro del titolo già rilasciato per protezione speciale ed ancora in corso di validità alla data di entrata in vigore della riforma. L’abrogazione della conversione disposta dalla novella non opera, quindi, per i titoli in corso di validità, rispetto ai quali resta ferma l’applicabilità della disciplina previgente, ove sussistano i requisiti di legge. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che archivi come inammissibile l’istanza di conversione sul solo presupposto dell’intervenuta abrogazione, senza verificare la condizione del titolo e la sussistenza dei requisiti.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura con scadenza nel settembre 2023. Prima della scadenza presentava istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro, poi reiterata nel novembre 2023.
La Questura respingeva l’istanza con provvedimento del 6 dicembre 2023, qualificandola come inammissibile. L’Amministrazione richiamava l’abrogazione della conversione operata dal D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, e la circolare ministeriale che limitava l’applicazione della disciplina previgente alle sole istanze presentate fino al 4 maggio 2023. Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo la convertibilità del proprio titolo in forza dell’art. 7, comma 3, del D.L. n. 20/2023. La domanda cautelare era accolta con ordinanza della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella corretta lettura del regime transitorio dettato dalla riforma del 2023. Il punto di partenza è testuale: l’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, prevede che i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale dalla scadenza, ma contestualmente stabilisce che «Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge».
Da questa formulazione il Tribunale trae la conseguenza che l’abrogazione della conversione introdotta dalla novella non è integrale. La disposizione transitoria mantiene in vita la facoltà di conversione per i titoli in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della norma, purché ne ricorrano i presupposti. Il Collegio qualifica la previsione come espressamente derogatoria rispetto al regime a regime ordinario, escludendo che possa essere letta come mera clausola di salvezza delle sole istanze già presentate.
Su questa base il giudice verifica la fattispecie concreta: il permesso del ricorrente era in corso di validità quando l’art. 7 è entrato in vigore. Trovava quindi applicazione la disciplina transitoria, che consente la conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro ove sussistano i requisiti di legge.
Il provvedimento impugnato risulta perciò illegittimo, perché ha opposto un diniego fondato sull’avvenuta abrogazione senza tener conto della regola transitoria. Il ricorso è accolto e l’atto è annullato. L’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza di conversione, uniformandosi alle statuizioni della sentenza.
Le spese di lite sono compensate, in ragione della novità della questione. Il Collegio liquida inoltre, ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002, l’onorario in favore del difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con aggiunta di spese generali e accessori di legge.
Nota della Redazione
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