Energia eolica e VIA: la nullità sopravvenuta impone la regressione procedimentale (Cons. Stato n. 10399 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 47, comma 9-quater, d.l. n. 13 del 2023, convertito dalla legge n. 41 del 2023, sancisce la nullità e l’inefficacia delle autorizzazioni rilasciate, prima del 22 aprile 2023, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400 del 1988, per impianti insistenti sulle aree destinate a infrastrutture di ricerca del PNIR. La norma si applica anche al provvedimento di VIA adottato in sede di Consiglio dei ministri, che ha natura autorizzatoria per effetto del meccanismo di silenzio assenso previsto dall’art. 7, comma 2, d.l. n. 50 del 2022. L’effetto non è un divieto di realizzazione dell’impianto, ma una regressione procedimentale imposta dalla necessità di coinvolgere l’istituto titolare dell’infrastruttura nella valutazione ambientale. Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il provvedimento divenuto nullo, senza che la norma integri gli estremi della legge-provvedimento.

Il Fatto

Una società ha chiesto la valutazione di impatto ambientale per un impianto eolico di potenza nominale pari a 45,045 MW, denominato “Gomoretta”, da realizzarsi nel territorio di tre comuni sardi. Sul progetto si sono espressi in senso contrario la Regione Sardegna e il Ministero della cultura.

Il parere negativo ministeriale è stato impugnato senza successo dinanzi al TAR Sardegna. Nelle more dell’appello la Commissione tecnica VIA-VAS ha mutato orientamento, esprimendo parere favorevole. Il contrasto tra amministrazioni è stato composto dal Consiglio dei ministri, che il 10 ottobre 2022 ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale. La Regione ha impugnato tale deliberazione davanti al giudice amministrativo, che ha dichiarato il ricorso improcedibile per la sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 47, comma 9-quater, d.l. n. 13 del 2023. La cessionaria del ramo d’azienda ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dal profilo di inammissibilità dell’appello per mancata riproposizione delle censure di primo grado, essendo lo stesso infondato nel merito. Il nucleo della controversia è l’applicabilità della normativa sopravvenuta, che la società appellante esclude sul presupposto della natura non autorizzatoria della VIA.

Il Consiglio di Stato individua i tre presupposti applicativi della norma: uno oggettivo, dato dall’ubicazione dell’impianto in area interessata da infrastruttura di ricerca finanziata con risorse pubbliche e bisognosa di preservazione ambientale; uno soggettivo, costituito dal rilascio ad opera del Consiglio dei ministri in sede di risoluzione del contrasto; uno temporale, fissato al 22 aprile 2023. Tutti ricorrono nel caso di specie.

Sulla natura autorizzatoria del provvedimento la Corte valorizza l’art. 7, comma 2, d.l. n. 50 del 2022, che collega al giudizio positivo del Consiglio dei ministri il rilascio dell’autorizzazione per silentium. Quanto al requisito oggettivo, il Collegio riqualifica l’accertamento del primo giudice in termini di verifica incidentale del possibile impatto dei rotori sulla rilevazione delle onde gravitazionali, con conseguente necessità di preservazione ambientale dell’area e del territorio circostante.

Accertata l’applicabilità della norma, ne segue l’effetto di nullità e inefficacia del provvedimento e la conferma dell’improcedibilità del ricorso originario. Il Collegio esclude la qualificazione in termini di legge-provvedimento: la norma non disciplina la situazione giuridica sostanziale, ma impone il coinvolgimento procedimentale dell’istituto titolare dell’infrastruttura, senza precludere in astratto la realizzazione dell’impianto.

Le censure sulla compatibilità tecnica dell’impianto sono dichiarate infondate perché rimesse al riesercizio del potere amministrativo. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, non avendo l’appellante indicato i parametri costituzionali violati ai sensi dell’art. 23, comma 1, legge n. 87 del 1953. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione dell’assoluta novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *