Permesso di costruire scaduto e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Marche n. 1039 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un titolo edilizio avente natura temporanea, i cui effetti siano cessati per decorso del termine senza proroga né istanza di rinnovo, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse a ricorrere deve persistere fino alla decisione e la sua carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato del processo. L’improcedibilità presuppone una situazione nuova, di fatto o di diritto, che renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia. La scadenza del titolo, con obbligo di rimessione in pristino e assenza di istanza risarcitoria, esclude ogni utilità del giudizio di annullamento. Le prescrizioni regolamentari di dettaglio esplicano effetto lesivo solo con l’atto applicativo, sì che non residua interesse autonomo verso il regolamento.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato in zona omogenea A del Comune di Matelica, impugnavano il permesso di costruire n. 29 del 3.12.2016, rilasciato per la realizzazione di un pergolato esterno con copertura mobile a servizio di un ristorante, nonché il Regolamento comunale sui dehors e i manufatti pertinenziali.
Deducevano la violazione del D.M. n. 1444/1968 e del regolamento comunale, lamentando l’edificazione in zona A, il mancato rispetto delle distanze legali e l’illegittimità delle deroghe a superficie e altezza per generiche “comprovate esigenze di progettazione”. Con motivi aggiunti censuravano il difetto di motivazione sulle deroghe dimensionali. L’istanza cautelare era respinta. All’udienza il Collegio rilevava la possibile improcedibilità per scadenza del titolo, confermata dalle parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’interesse a ricorrere. Il permesso impugnato stabilisce che l’installazione è limitata al periodo di esercizio dell’attività e che il titolo ha validità di tre anni dal rilascio, con scadenza al 31 dicembre 2019. Le parti hanno confermato a verbale l’assenza di proroghe e di istanze di rinnovo.
Il titolo ha quindi cessato i suoi effetti da oltre cinque anni. L’art. 11, comma 7, del Regolamento impone, alla scadenza e salvo rinnovo ex art. 13, la rimessione in pristino. Il permesso ha dunque esaurito la propria efficacia in ragione della sua natura temporanea.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’interesse costituisce condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio (Cons. Stato Sez. V n. 6549 del 2010). L’improcedibilità presuppone una situazione nuova che renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Cons. Stato Sez. IV n. 5402 del 2009); essa ricorre quando l’atto ha consumato la propria efficacia e nessuna concreta utilità può derivare dalla decisione di merito (Cons. Stato Sez. VI n. 3352 del 2023).
Non è configurabile un residuo interesse verso il Regolamento n. 60/2016. Le prescrizioni di dettaglio destinate a regolare la futura attività edilizia sono suscettibili di ripetuta applicazione e spiegano effetto lesivo nel momento dell’adozione dell’atto applicativo (TAR Lombardia n. 773 del 2025; Cons. Stato Sez. IV n. 678 del 2022).
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, indipendentemente dall’avvenuta rimessione in pristino e in assenza di istanza risarcitoria. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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