Sospensione ex art. 100 TULPS annullata per difetto istruttorio tra locale e discoteca (TAR Lombardia n. 1089 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un esercizio ai sensi dell’art. 100 TULPS è misura di natura preventiva, non sanzionatoria, che richiede un chiaro collegamento tra gli episodi di disordine o di pericolo per la sicurezza e l’attività del pubblico esercizio. L’accertamento dei presupposti, quali i tumulti o i gravi disordini, implica l’esercizio di un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale per difetto istruttorio, illogicità, irragionevolezza e sproporzione. Il potere del Questore può trovare fondamento anche in un singolo episodio solo se caratterizzato da particolare gravità o allarme sociale. Gli episodi verificatisi all’esterno dell’esercizio rilevano solo se costituiscono prosecuzione di fatti principiati all’interno o se interessano le pertinenze del locale. Deve ritenersi viziato da difetto di istruttoria il provvedimento che non distingua tra attività distinte, ancorché contigue, qualora i fatti contestati si riferiscano a una sola di esse.
Il Fatto
Una società, titolare della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e gestore di un locale che comprendeva un ristorante e una discoteca contigui, impugnava il decreto del Questore che disponeva la sospensione per quindici giorni dell’autorizzazione. Il provvedimento era motivato con episodi di violenza verificatisi il 21.9.2025 e con l’esercizio abusivo di attività di pubblico spettacolo. La società deduceva l’erronea assimilazione dei due esercizi, sottolineando che gli eventi erano riferibili solo alla discoteca, mentre l’attività di ristorazione non aveva mai dato luogo a criticità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia premette che la misura di cui all’art. 100 TULPS ha natura preventiva e può essere adottata dal Questore in presenza di un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche a prescindere dalla responsabilità del gestore. Tale potere, pur amplissimo, si fonda su presupposti autonomi (tumulti o gravi disordini, abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini), il cui accertamento è sindacabile per difetto istruttorio, illogicità e sproporzione. La giurisprudenza richiede che gli episodi siano plurimi e gravi, salvo che un singolo fatto non sia di particolare violenza o allarme sociale; gli eventi esterni rilevano solo se in continuità con l’interno.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene fondata la doglianza della ricorrente. L’Amministrazione, infatti, ha ancorato il provvedimento a fatti avvenuti “nella pista da ballo” e all’esterno dell’“attività commerciale in argomento”, riferendosi inequivocabilmente alla sola discoteca. La società, invece, gestisce due esercizi distinti, sebbene contigui, e il ristorante è rimasto estraneo agli accadimenti; difetta, quindi, qualsivoglia elemento per ricondurre gli episodi all’attività di somministrazione.
Inoltre, la Corte rileva che i disordini del 21.9.2025 si presentano come eventi isolati, non essendo stata fornita dall’Amministrazione alcuna evidenza di precedenti o di reiterati seguiti. Tale circostanza, unita all’assenza di una dedotta prosecuzione dei fatti all’interno del ristorante, rende la misura sproporzionata e viziata da errata valutazione dei presupposti.
Pertanto, alla luce del difetto istruttorio e della mancata distinzione tra le due attività, il ricorso è accolto e il decreto impugnato è annullato. Il TAR condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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