Abuso edilizio: irrilevanti le esigenze abitative e di affidamento del nucleo familiare (TAR Sardegna n. 214 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi consistenti in una pluralità di opere, la valutazione dell’incidenza sull’assetto del territorio deve essere globale e non atomistica, considerando il nesso funzionale che lega i singoli interventi. La natura precaria di un manufatto, quale una roulotte, si determina secondo il criterio funzionale e non strutturale: un’opera non stabilmente infissa al suolo, ma destinata a soddisfare esigenze abitative durevoli, non può beneficiare del regime delle opere precarie e necessita di titolo edilizio. L’ordine di demolizione costituisce esercizio di potere vincolato, sicché le esigenze abitative e di affidamento del nucleo familiare del trasgressore non ne inficiano la legittimità, potendo al più rilevare nella successiva fase esecutiva.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Olbia aveva ingiunto la demolizione di numerosi manufatti (prefabbricati, strutture in legno e una roulotte) realizzati, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, all’interno di un terreno di sua proprietà destinato a uso residenziale. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, l’eccesso di potere per conflitto in concreto con ragioni di interesse pubblico, lamentando il mancato bilanciamento tra le esigenze abitative della sua famiglia e il governo del territorio, nonché la lesione dell’affidamento per l’inerzia dell’amministrazione nel ricercare soluzioni abitative alternative. Con il secondo motivo, riguardante la sola roulotte, deduceva il difetto di istruttoria e motivazione, qualificandola come bene mobile soggetto a un proprio regime giuridico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato l’irrilevanza della classificazione urbanistica dell’area, rammentando che l’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001 qualifica come nuova costruzione l’installazione di manufatti anche leggeri e di roulotte utilizzati come abitazioni, salvo che per esigenze meramente temporanee. La stabile destinazione abitativa delle strutture, pacifica tra le parti, rendeva necessario il titolo edilizio.
Quanto al preteso vizio di bilanciamento, il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui la demolizione è atto dovuto in quanto strumento di un potere vincolato. Le considerazioni sulla proporzionalità della sanzione rispetto alla situazione familiare del trasgressore non incidono sulla legittimità del provvedimento, ma possono rilevare solo nella fase esecutiva, ove sia dimostrato che il nucleo versi in condizioni fisiche e materiali significativamente compromesse. Le eventuali iniziative dell’amministrazione per favorire soluzioni alloggiative sono state ritenute estranee al thema decidendum. Inoltre, la Corte ha chiarito che l’apprezzamento del giudice penale copre solo i fatti materiali e non può condizionare l’autonoma valutazione del giudice amministrativo.
In relazione alla roulotte, il TAR ha affermato che, in presenza di una pluralità di opere abusive, la valutazione dell’intervento deve essere globale e non atomistica, dovendosi considerare il nesso funzionale che le lega. Richiamando il criterio funzionale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1776/2013), la natura precaria di un’opera va esclusa quando questa, pur non infissa al suolo, è destinata a soddisfare esigenze non temporanee. Nel caso di specie, la roulotte era incorporata a un prefabbricato in legno e utilizzata come zona notte, configurando una destinazione abitativa durevole e statica, come da verbale di sopralluogo.
La conseguenza è stata il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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