Proroga della VIA e autonomia rispetto all’autorizzazione ex art. 211 (TAR Puglia n. 1039 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga del provvedimento di VIA costituisce procedimento autonomo e distinto rispetto al rilascio dell’autorizzazione ex art. 211 del d.lgs. n. 152/2006, essendo disciplinata dall’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e rimessa a un’autorità diversa. Essa non richiede la reiterazione del procedimento di valutazione ambientale né la convocazione della conferenza di servizi, salvo che l’efficacia temporale del titolo sia già decorsa senza realizzazione del progetto. Requisito di legittimità della proroga è la sussistenza dell’efficacia dell’atto da prorogare al momento dell’istanza, con verifica dello stato dei luoghi e del quadro normativo sopravvenuto. Il principio di precauzione e la disciplina europea sulle sostanze chimiche non assumono rilievo nella sede della proroga, attenendo alla fase genetica del titolo e all’esercizio concreto dell’impianto.

Il Fatto

Un’associazione di protezione ambientale riconosciuta impugna la determinazione con cui la Regione Puglia ha prorogato di trentasei mesi l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale e della valutazione di incidenza espressi nel 2017 su un progetto di estensione della sperimentazione, anche su rifiuti pericolosi, presso un impianto autorizzato ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è trasposto in sede giurisdizionale su opposizione della società proponente. L’associazione deduce la violazione del limite temporale dell’autorizzazione ex art. 211, l’omessa convocazione della conferenza di servizi, la carenza dello studio di impatto e della verifica archeologica, la violazione del principio di precauzione e della disciplina europea sulle sostanze chimiche.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale soprassiede dall’esame delle eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione e per mancata impugnazione dell’atto presupposto, attesa l’infondatezza nel merito. Chiarisce anzitutto la portata della determinazione impugnata: essa estende esclusivamente l’efficacia temporale del giudizio di compatibilità ambientale, senza rinnovare i titoli abilitativi di settore, che restano soggetti alle amministrazioni competenti.

La prima censura è infondata. La procedura di autorizzazione ex art. 211 e quella di VIA sono distinte, disciplinate da fonti diverse e attribuite ad autorità differenti. La proroga trova la propria regolazione nell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, che non impone nuova consultazione o partecipazione, ma esige la perdurante efficacia dell’atto da prorogare. Nella specie l’istanza è stata presentata prima della scadenza del titolo.

La seconda censura è infondata e in parte inammissibile. L’art. 15 della legge Regione Puglia n. 12/2011 impone la conferenza di servizi per la procedura di VIA, non per la proroga, che si esaurisce nella verifica dell’estensione temporale degli effetti, dello stato dei luoghi e delle sopravvenienze normative, accertando l’assenza di modifiche rilevanti. La doglianza sul parere contrario dell’ARPA è tardiva, perché riferita al titolo del 2017, e comunque infondata, essendo stata adottata sulla base degli esiti della conferenza.

La terza censura è inammissibile e infondata: i rilievi sul progetto si rivolgono all’atto presupposto mai impugnato, mentre in merito la proroga non comporta valutazione dell’impatto. Quanto alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, la Soprintendenza era stata coinvolta e la profondità effettiva degli scavi è risultata inferiore alla soglia rilevante.

La quarta censura è infondata. Il principio di precauzione costituisce parametro di validità dell’azione amministrativa ambientale, ma va rapportato al carattere sperimentale dell’attività e alla fase genetica del titolo. La disciplina europea sulle sostanze chimiche opera nella fase di concreta realizzazione ed esercizio dell’impianto. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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